COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 29/07//2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI GS GUARDAMIGLIO CAMP. III° CAT., DEI DIRIGENTI SIG. ERMINIO FIORANI E RINALDO POLLEDRI E DEL CALCIATORE SAID OURIGA per violazione dell’Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 10, comma II del GCS, nonché all’Art. 39 comma IV delle NOIF, all’Art. 61, comma I, delle NOIF e all’Art. 4, comma II, C.G.S. per aver fatto disputare al calciatore SAID OURIGA in posizione irregolare la gara GUARDAMIGLIO/AZZURRA del 1° novembre 2009.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 29/07//2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI GS GUARDAMIGLIO CAMP. III° CAT., DEI DIRIGENTI SIG. ERMINIO FIORANI E RINALDO POLLEDRI E DEL CALCIATORE SAID OURIGA
per violazione dell'Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'Art. 10, comma II del GCS, nonché all'Art. 39 comma IV delle NOIF, all'Art. 61, comma I, delle NOIF e all'Art. 4, comma II, C.G.S. per aver fatto disputare al calciatore SAID OURIGA in posizione irregolare la gara GUARDAMIGLIO/AZZURRA del 1° novembre 2009.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti, ERMINIO FIORANI E RINALDO POLLEDRI, hanno richiesto l'applicazione della pena, ai sensi dell'Art. 23 C.G.S. ed hanno concordato con il Rappresentante della Procura Federale le seguenti sanzioni: inibizione di giorni 40 per il Sig. ERMINIO FIORANI ed inibizione di giorni 20 per il sig. RINALDO POLLEDRI, tali sanzioni hanno tenuto conto della riduzione di pena prevista dall'Art. 23 del C.G.S. Il rappresentante della Procura Federale ha inoltre richiesto di dichiarare la responsabilità della GS GUARDAMIGLIO e del calciatore SAID OURIGA in ordine alle violazioni oggetto di deferimento e di comminare le seguenti sanzioni: due giornate di squalifica per il calciatore ed Euro 300,00 di ammenda per la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE
i comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazioni in atti e confermati dalle dichiarazioni dei deferiti, pertanto, nel caso di specie non può trovare luogo non provvedimento di proscioglimento.
Tanto premesso,
la Commissione Disciplinare Territoriale,
• preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
• ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti contestati
APPLICA
l'inibizione di giorni 40 per il Sig. ERMINIO FIORANI;
l'inibizione di giorni 20 per il sig. RINALDO POLLEDRI.
Ritenuto altresì che il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti e che le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto adeguate in relazione alla rilevanza dei fatti contestati.
COMMINA
alla società GS GUARDAMIGLIO Euro 300,00 di ammenda;
al Sig. SAID OURIGA due giornate di squalifica.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 29/07//2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI GS GUARDAMIGLIO CAMP. III° CAT., DEI DIRIGENTI SIG. ERMINIO FIORANI E RINALDO POLLEDRI E DEL CALCIATORE SAID OURIGA per violazione dell’Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 10, comma II del GCS, nonché all’Art. 39 comma IV delle NOIF, all’Art. 61, comma I, delle NOIF e all’Art. 4, comma II, C.G.S. per aver fatto disputare al calciatore SAID OURIGA in posizione irregolare la gara GUARDAMIGLIO/AZZURRA del 1° novembre 2009."
