COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 29/07//2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI A.S. POZZOLESE CAMP. III CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. GIOVANNI FERRI E DEL CALCIATORE TESSERATO ALESSANDRO GALEAZZI per violazione dell’Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 40 delle NOIF e dell’Art. 4, commi I e II, C.G.S. per aver tesserato ed impiegato il calciatore ALESSANDRO GALEAZZI che non aveva titolo a ricoprire il ruolo di calciatore in quanto arbitro (dimissionario dal 16.11.2009) per ben 12 gare di campionato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 6 del 29/07//2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI A.S. POZZOLESE CAMP. III CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. GIOVANNI FERRI E DEL CALCIATORE TESSERATO ALESSANDRO GALEAZZI
per violazione dell'Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'Art. 40 delle NOIF e dell'Art. 4, commi I e II, C.G.S. per aver tesserato ed impiegato il calciatore ALESSANDRO GALEAZZI che non aveva titolo a ricoprire il ruolo di calciatore in quanto arbitro (dimissionario dal 16.11.2009) per ben 12 gare di campionato.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, preso atto che i deferiti non si sono presentati avanti questa Commissione e che il Rappresentante della Procura ha richiesto di affermare la responsabilità di tutti i deferiti in ordine alle violazioni contestate e condannarli alle seguenti sanzioni:
1) A.S. POZZOLESE ammenda di Euro 300, 000;
2) al Sig. SIG. GIOVANNI FERRI mesi sei di inibizione.
3) al Sig. ALESSANDRO GALEAZZI un anno di squalifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il comportamento addebitato ai deferiti risulta pienamente provato dalla documentazione in atti.
Le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale appaiono del tutto adeguate in relazione alla rilevanza dei fatti contestati ad eccezione di quella richiesta per il sig. FERRI.
Tanto premesso,
la Commissione Disciplinare Territoriale,
COMMINA
alla A.S. POZZOLESE ammenda di Euro 300, 000;
al Sig. SIG. GIOVANNI FERRI mesi tre di inibizione;
al Sig. ALESSANDRO GALEAZZI un anno di squalifica.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 6 del 29/07//2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DI A.S. POZZOLESE CAMP. III CAT. E DEL SUO PRESIDENTE SIG. GIOVANNI FERRI E DEL CALCIATORE TESSERATO ALESSANDRO GALEAZZI per violazione dell’Art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’Art. 40 delle NOIF e dell’Art. 4, commi I e II, C.G.S. per aver tesserato ed impiegato il calciatore ALESSANDRO GALEAZZI che non aveva titolo a ricoprire il ruolo di calciatore in quanto arbitro (dimissionario dal 16.11.2009) per ben 12 gare di campionato."
