COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 110 DEL 3-3-2011 IN MERITO ALLA GARA MARANO EQUO – ROIATE DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 110 DEL 3-3-2011 IN MERITO ALLA GARA MARANO EQUO – ROIATE DEL 27-2-2011 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA La società Marano Equo ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo con la quale era stata disposta la ripetizione della gara, terminata con il punteggio di 2 a 1 per la squadra di casa. Il Giudice fondava la sua decisione sulla circostanza emergente dal referto di gara ove l’Arbitro riferiva di aver espulso erroneamente il calciatore n. 10 del Marano Equo Scattone Valentino al 30’ del secondo tempo per doppia ammonizione, ritenendolo già ammonito mentre, in effetti, era stato ammonito nel primo tempo il numero 7 e non il 10. A tale conclusione era giunto il direttore di gara al termine della gara su sollecitazione sia dei calciatori del Marano Equo sia del capitano del Roiate e su conferma dell’osservatore arbitrale presente. La reclamante sostiene che, effettivamente, l’Arbitro era incorso in tale errore, di cui si era però reso conto non autonomamente ma solo a seguito delle plurime dichiarazioni e conferme al termine della gara, ma tale errore non aveva avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara in quanto aveva danneggiato la società che poi era risultata vincitrice dell’incontro malgrado la ingiusta menomazione subita. Il reclamo è fondato. Va innanzitutto affermato che l’Arbitro non ha autonomamente riconosciuto l’errore di persona in cui è incorso ma a ciò è stato indotto dai calciatori di entrambe le squadre e dall’osservatore arbitrale, il che non ha valore probatorio assoluto. Inoltre, giova ricordare, che lo scambio di persona può essere documentato solo con prova televisiva e solo in caso di gesti di violenza compiuti nei confronti del direttore di gara, la qual cosa non si attaglia certo al caso che ci occupa. Ma, quel che è determinante, è l’altra considerazione e cioè che l’errore, se pur vi è stato, non ha avuto alcuna influenza sul risultato della gara, in quanto la società danneggiata, ha comunque vinto la partita. Diversamente opinando si arriverebbe alla decisione ingiusta di danneggiare due volte la società vittima dell’errore, prima con l’espulsione e poi con la ripetizione della gara vinta sul campo. In tal senso militano precedenti conformi che stabiliscono come la ripetizione della gara possa seguire solo ad eventi che abbiano decisamente influenzato il risultato della gara, menomando una delle squadre ingiustamente, e non quelli che non abbiano avuto concreta influenza sul risultato. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di ripristinare il risultato acquisito sul campo MARANO EQUO - ROIATE 2 -1 La tassa reclamo va restituita.
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