COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO COS LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.6.2011 INFLITTA AL PROPRIO TESSERATO ORSINI GRAVINA ROBERTO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 30 DEL 17.2.2011 (Gara: NUOVO COS LATINA – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA del 13.2.2011 – Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO COS LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.6.2011 INFLITTA AL PROPRIO TESSERATO ORSINI GRAVINA ROBERTO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 30 DEL 17.2.2011 (Gara: NUOVO COS LATINA – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA del 13.2.2011 – Jun. Prov. Latina) La Società reclamante contesta il provvedimento in epigrafe affermando che il proprio tesserato, pur mancando effettivamente di rispetto all’arbitro con frasi irriguardose riferite peraltro soltanto alla corporatura dello stesso, nega che l’ORSINI GRAVINA abbia alzato le mani per atti di violenza, che tantomeno abbia sputato al direttore di gara. In sostanza, sostiene la ricorrente, che si è trattato esclusivamente di una spiavevole discussione relativa ad una decisione tecnica dell’ufficiale di gara, caratterizzata – come detto – soltanto da parole “fuori luogo” pronunciate dal calciatore, delle quali, peraltro, questi si è scusato, a fine gara, con l’arbitro che in quell’occasione, accettandole non ha fatto alcun accenno allo sputo. Pertanto se ne deduce – continua la Società NUOVO COS LATINA – che la motivazione del Giudice Sportivo non corrisponde al vero e conseguentemente si chiede la revisione della sanzione, affinchè sia rapportata alla autentica realtà dell’accaduto. Questa Commissione ha esaminato i documenti agli atti - con particolare ovvio riferimento al referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, in cui è chiaramente descritto l’episodio e ove è evidentemente menzionato il gesto dello sputo lanciato all’arbitro dal calciatore, fortunatamente non andato a segno. Anche gli altri elementi citati nella motivazione appaiono dettagliatamente descritti nel suddetto documento, quale le reiterate frasi irriguardose e minacce. Per quanto precede, evidenziando come le motivazioni del Giudice Sportivo siano da considerare esaurienti e inequivocabili e che, alla luce delle stesse, non sia possibile assumere valide e probanti le tesi difensive addotte dalla oscietà reclamante, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la squalifica fino al 17.6.2011 nei confronti del calciatore ORSINI GRAVINA ROBERTO. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it