COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PESCIA ROMANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2011 A CARICO DEL CALCIATORE BIAGINI FAUSTO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BIAGINI GIOVANNI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 3.3.2011 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA – NUOVA BAGNAIA del 27.2.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA PESCIA ROMANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2011 A CARICO DEL CALCIATORE BIAGINI FAUSTO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BIAGINI GIOVANNI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 3.3.2011 (Gara: NUOVA PESCIA ROMANA – NUOVA BAGNAIA del 27.2.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso in cui la Società NUOVA PESCIA ROMANA, nel contestare le entità delle squalifiche inflitte ai calciatori in titolo, espone con dovizia di particolari come, in effetti, si sono svolti gli episodi in questione. Il calciatore BIAGINI GIOVANNI veniva falciato da tergo da un avversario e mentre tentava di rialzarsi veniva nuovamente scalciato e nell’occasione si girava di scatto con le mani allargate colpivendo fortuitamente l’avversario al volto, senza procurargli alcun danno fisico, tanto che lo stesso avversario poteva riprendere regolarmente il gioco. Precisa la ricorrente che in tale circostanza non si sono visti né calci né pugni. Per quanto riguarda il BIAGINI FAUSTO, nell’occasione dell’episodio di cui sopra, in qualità di capitano, si avvicinava a ridosso dell’avversario e nella concitazione lo urtava in maniera lieve, per cui l’arbitro ne decretava l’espulsione. A questo punto lo stesso calciatore reagiva in maniera plateale, tanto da togliersi la maglia e gettarla in terra e, sconsolato per la sua espulsione ritenuta ingiusta, in quanto si era recato sul luogo dell’espulsione solamente per tutelare l’arbitro e non mettergli pressione, si infilava nuovamente la maglia abbandonando il terreno di gioco. Ed è per tutti questi motivi che la reclamante chiede una rivisitazione delle sanzioni, rapportandole secondo la effettiva gravità dei fatti. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver esaminato gli atti di gara, si è resa conto per quanto riguarda il comportamento del calciatore BIAGINI GIOVANNI, lo stesso si è manifestato a seguito di un fallo subito, così come in effetti riporta l’arbitro nel proprio rapporto, e che la reazione, seppur spropositata, può essere collocata in un momento di concitazione di gioco, tra il BIAGINI FAUSTO, caduto in terra, e l’avversario, che tra l’altro riprendeva regolarmente a giocare non subendo quindi gravi danni fisici. Per il BIAGINI FAUSTO si rileva una diversa rappresentazione dell’episodio in esame, rispetto al contenuto del referto arbitrale. Si è però dell’avviso che pur ritenendo il comportamento del BIAGINI FAUSTO deprorevole e censurabile, non ha però prodotto esiti di nocumento fisico per il Direttore di gara, per modo che a parere di questa Commissione la squalifica inflitta presenta margini di ridimensionamento, mancando nell’accaduto particolari intenti di violenza. Tanto premesso, assumento in parte le lamentele della reclamante, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo in argomento e di ridurre, per l’effetto, la squalifica del calciatore BIAGINI GIOVANNI a 3 gare e la squalifica del calciatore BIAGINI FAUSTO al 30.6.2011. La tassa va restituita.
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