COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CIVITAVECCHIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 2/3/11 ( Gara: Valle dei Casali – Atletico Civitavecchia del 5/1/11 – Campionato: C5 “C2” )
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' ATLETICO CIVITAVECCHIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DEL 2/3/11
( Gara: Valle dei Casali – Atletico Civitavecchia del 5/1/11 – Campionato: C5 “C2” )
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calcio inferto dal giocatore Cuomo all'Arbitro, ha colpito “di striscio” e in modo leggero la mano di quest'ultimo, e non già l'inguine; sicché non sussisteva alcun valido motivo per sospendere l'incontro. Si è quindi chiesto l'annullamento del provvedimento di perdita della gara e, nelle conclusioni del ricorso, la reclamante ha anche invocato la riduzione della squalifica per tre anni inflitta al calciatore Cuomo, ritenuta eccessiva.
In via preliminare, deve dichiararsi tardivo e quindi inammissibile il reclamo relativo al calciatore Cuomo Valerio, in quanto proposto oltre i termini previsti dall'art. 36 comma 2 del C.G.S.: il provvedimento di squalifica è stato infatti pubblicato sul C.U. n. 66 del 9/2/2011.
Per quanto concerne la sospensione della gara, l'Arbitro nel suo referto ha dichiarato espressamente che, dopo aver ricevuto dal calciatore Cuomo Valerio un violento calcio vicino all'inguine, che gli aveva provocato forte dolore, aveva decretato la fine della gara, in quanto “psicologicamente non in grado di continuare e fisicamente dolorante”; decisione questa che egli aveva poi comunicato, negli spogliatoi, ad entrambi i capitani delle squadre.
Ribadito che la valutazione delle proprie condizioni psico-fisiche e la conseguente decisione di sospendere l'incontro spetta, in via discrezionale, esclusivamente all'Arbitro, deve quindi considerarsi del tutto corretta la decisione del Giudice Sportivo di comminare alla Soc. Atletico Civitavecchia la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0 – 6, dal momento che la sospensione dell'incontro è stata causata dal gesto violento di un giocatore della stessa Società.
Tutto ciò premesso e ritenuto.
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto conferma, la sanzione disciplinare, a carico della SOC. ATLETICO CIVITAVECCHIA, di perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, dichiarando inoltre inammissibile il reclamo relativo al calciatore CUOMO VALERIO.
La tassa di reclamo va incamerata.
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