COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLUCCI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 3.3.2011 (Gara: SALTO CICOLANO – SPES POGGIO FIDONI del 27.2.2011 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PAOLUCCI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 110 DEL 3.3.2011 (Gara: SALTO CICOLANO – SPES POGGIO FIDONI del 27.2.2011 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società SPES POGGIO FIDOIN assume, nel proprio reclamo, che il calciatore PAOLUCCI sarebbe stato vittima dei colpi violenti da parte di un avversario e si sarebbe limitato a reagire istintivamente alle percosse ricevute. La reclamante aggiunge che il PAOLUCCI avrebbe subito altri atti di violenza da parte dello stesso avversario e, all’uopo, produce una dichiarazione della Società SALTO CICOLANO che conferma quanto sostenuto. La ricorrente conclude chiedendo la revoca della sanzione inflitta allo stesso giocatore. Dall’esame degli atti ufficiali si rileva che, al di là dei colpi ad un avversario - un pugno ed una testata al viso – da parte del PAOLUCCI, il medesimo calciatore a sua volta è stato attinto da altri due avversari, CARDUCCI e MESCHINI e, caduto a terra,veniva raggiunto da un calcio dallo stesso MESCHINI, sanzionato unitamente al CARDUCCI dal Giudice Sportivo. Le circostanze di cui sopra, pur non attenutando il comportamento censurabile del citato PAOLUCCI, possono presentare margini di un lieve ridimensionamento della sanzione. Pertanto, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società SPES POGGIO FIDONI e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore PAOLUCCI MAURIZIO da 6 a 5 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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