COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FILANNINO MICHELE (TESS. REAL SETTEVILLE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA C.U. N. 48 DEL 24.3.2011 (Gara: REAL SETTEVILLE – ESTENSE del 20.3.2011 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 31/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE FILANNINO MICHELE (TESS. REAL SETTEVILLE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA C.U. N. 48 DEL 24.3.2011
(Gara: REAL SETTEVILLE – ESTENSE del 20.3.2011 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali con cui il calciatore FILANNINO chiede un riesame della decisione del primo giudice negando il tentativo di aggressione ad un avversario e minimizzando l’episodio riguardante il calcio all’assistente di parte avversario, riferito come un semplice diverbio.
Tenuto conto che il referto arbitrale descrive fatti di ben altro tenore addebitati al ricorrente il quale, una volta espulso cercava di raggiungere un avversario con intenti aggressivi, ma veniva bloccato dai compagni; mentre si allontanava colpiva con un calcio l’assistente di parte della squadra avversaria.
Considerata congrua, in rapporto al comportamento del FILANNINO, la sanzione inflittagli, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dal calciatore FILANNINO MICHELE e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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