COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE REMIA DUSTIN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 SGS DEL 31.3.2011 (Gara: OLIMPIA – TOR DE CENCI del 27.3.2011 – Campionato Giov.mi Reg. Ecc.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TOR DE CENCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE REMIA DUSTIN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 SGS DEL 31.3.2011 (Gara: OLIMPIA – TOR DE CENCI del 27.3.2011 – Campionato Giov.mi Reg. Ecc.) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltato la Società la quale, nel confermare quanto dettagliatamente riportato nel proprio ricorso, ribadisce con forza che il calciatore di colore, indicato in titolo, si rivolgevano all’arbitro, certamente in maniera poco urbana, in quanto innervosito, perché per buona parte della gara, veniva continuamente insultato e provocato da due calciatori avversari, con epiteti di stampo razzista. Il REMIA DUSTIN abbandonava il terreno di giuoco in preda allo sconforto, confortato dai propri compagni di squadra e che non aveva assolutamente sputato all’indirizzo dell’arbitro. Anche a fine gara gli avversari continuavano ad offenderlo, deridendolo con frasi dal contenuto di tipo razzista. Ed è per tali motivi che la Società TOR DE CENCI chiede una rivisitazione della sanzione inflitta al calciatore REMIA DUSTIN. Questa Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali in cui vengono riportati solamente gli episodi relativi al provvedimento di espulsione del calciatore di cui sopra, e non anche le continue provocazioni subite dal giocatore, che lo avrebbero indotto a reagire, seppure in modo scorretto, avverso i comportamenti di alcuni avversari nei suoi confronti. Anche per quanto attiene al gesto dello sputo, si può interpretare l’episodio come causato da uno stato di frustrazione e di amarezza, e non di disprezzo verso il direttore di gara. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo in argomento e per l’effetto riduce la sanzione nei confronti del calciatore REMIA DUSTIN al 30.4.2011. La tassa reclamo va restituita.
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