COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUATTRO STRADE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA 27.5.2011 DEL DIRIGENTE DI MARCO ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 31 SGS DEL 24.3.2011 (Gara: QUATTRO STRADE – CANTALICE del 20.3.2011 – Giov. mi Prov. Rieti)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 131 del 14/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUATTRO STRADE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA 27.5.2011 DEL DIRIGENTE DI MARCO ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 31 SGS DEL 24.3.2011
(Gara: QUATTRO STRADE – CANTALICE del 20.3.2011 – Giov. mi Prov. Rieti)
La Società reclamante, nel ricorso in argomento, contesta l’inibizione inflitta al Dirigente DI MARCO ANGELO, affermando che il suddetto non ha assolutamente lanciato la bandierina verso l’arbitro, essendosi soltanto limitato a gesti di stizza, allorquando l’arbitro gli notificava l’espulsione.
Intende precisare la ricorrente che il comportamento del DI MARCO dipendeva dal fatto che l’arbitro gli impediva di entrare in campo a soccorrere un calciatore della propria squadra che giaceva a terra sanguinante, a causa di un intervento particolarmente violento di un avversario.
Lamenta inoltre la Società QUATTRO STRADE sia i comportamenti arbitrali connotati da atteggiamenti molto confidenziali con l’allenatore della squadra avversaria sia il fatto che, non soddisfatto dei provvedimenti ingiusti adottati nei confronti della Società reclamante, riportava anche le frasi irriguardose rivoltegli dal pubblico locale.
Questa Commissione ha valutato gli atti di gara con particolare riferimento alla refertazione arbitrale che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata.
Dall’esame della stessa, l’episodio risulta puntualmente descritto, nei termini riportati nella motivazione del Giudice di prime cure e pertanto, alla luce di tale chiarezza e del dettaglio circa le parole offensive pronunciate dal DI MARCO ANGELO e dal lancio della bandierina all’indirizzo dell’arbitro , fortunatamente senza colpirlo, le tesi difensive sostenute dalla Società reclamante non appaiono neanche parzialmente assumibili.
Per quanto sopra, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di respingere il reclamo in epigrafe e per l’effetto, conferma l’inibizione al Dirigente DI MARCO ANGELO fino al 27.5.2011.
La tassa reclamo va incamerata.
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