COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ ALLENATORE CAMPO GIANLUCA (Soc. MONTELLO CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 16/3/11. ( Gara: Monte San Biagio – Montello Calcio del 13/3/11 – Campionato I° CAT.).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL' ALLENATORE CAMPO GIANLUCA (Soc. MONTELLO CALCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/3/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 115 DEL 16/3/11. ( Gara: Monte San Biagio – Montello Calcio del 13/3/11 - Campionato I° CAT.). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l'interessato; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, il ricorrente ha dedotto che egli non avrebbe avuto alcun contatto fisico con l'Arbitro, ma soltanto un atteggiamento di “forte e dura aggressione verbale” nei suoi confronti. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata, rispetto all'entità dei fatti. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 21° del s.t., dopo che era stata convalidata una rete del Monte San Biagio, un calciatore in panchina del Montello gli aveva rivolto espressioni offensive. A quel punto, mentre si accingeva ad estrarre dal taschino il cartellino rosso per procedere all'espulsione del giocatore, l'allenatore del Montello, Campo Gianluca, gli aveva bloccato con forza il braccio, per impedirgli di estrarre il cartellino; liberatosi dalla presa, aveva quindi potuto sanzionare l'espulsione, allontanando contestualmente l'Allenatore per il gesto compiuto, nonché per gli apprezzamenti irriguardosi che gli aveva rivolto. A quel punto, il Campo che si trovava vicinissimo all'Arbitro, lo aveva colpito con una testata, che lo raggiungeva tra l'occhio ed il naso, in quanto egli istintivamente aveva roteato il viso, per evitare che il colpo lo raggiungesse in piena faccia. A causa di tale gesto violento, che lo aveva fatto cadere a terra e gli aveva procurato forte dolore, egli aveva avvertito un senso di annebbiamento alla vista, che lo aveva costretto a sospendere la gara, non essendo più nelle condizioni fisiche e psicologiche per poter proseguire l'incontro. L'Arbitro ha inoltre precisato che soltanto i dirigenti del Monte San Biagio lo avevano aiutato ad alzarsi da terra e lo avevano poi accompagnato negli spogliatoi, tranquillizzandolo. Dopo la doccia, poiché avvertiva ancora dolore al naso, si era quindi recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terracina, ove gli era stata diagnosticata una “contusione piramide nasale”, con prognosi di gg. 3. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risulta quindi comprovata la sussistenza del gesto violento compiuto dall'allenatore Campo; gesto che trova conferma anche negli eventi successivi; vale a dire, la sospensione dell'incontro, certamente non causata da una semplice aggressione verbale, nonché la contusione nasale accertata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terracina, conseguenza diretta del colpo ricevuto dall'Arbitro sul viso. Ciò posto, ribadito che, in questa sede, alcun valore può attribuirsi alle dichiarazioni rilasciate da alcuni tesserati delle due società – peraltro, di per sé poco attendibili, in quanto rese su testi dattiloscritti già predisposti, perfettamente identici sia nel contenuto che nella forma – e ritenuta infine del tutto congrua e adeguata, rispetto alla gravità del gesto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica, dell'allenatore CAMPO GIANLUCA fino al 31 marzo 2014. La tassa di reclamo va incamerata.
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