COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MOROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.500 E LA DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011 (Gara: MOROLO – LARIANO del 3.4.2011 – Campionato Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 144 del 12/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MOROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.500 E LA DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 126 DEL 7.4.2011
(Gara: MOROLO – LARIANO del 3.4.2011 – Campionato Eccellenza)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società MOROLO CALCIO chiede una riduzione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, desumendo che i fatti addebitati si riconducono esclusivamente a pesanti intemperanze verbali di propri sostenitori senza che questi si siano resi responsabili degli episodi descritti negli atti ufficiali.
Tale posizione è stata ribadita nel corso dell’audizione della Società in cui è stata precisato che il cancello divisorio era stato aperto solo per consentire l’uscita di Dirigenti avversari e che la finestra dello spogliatoio arbitrale non era idonea al passaggio di alcun oggetto;
esaminatigli atti ufficiali dai quali emerge – per contro – il comportamento inaccettabile dei sostenitori della ricorrente : invasione della zona degli spogliatoi, insulti e minacce alla terna arbitrale; lancio all’interno dello spogliatoio ad esso adibito di un mozzicone di sigaretta e liquido maleodorante che attingeva i due assistenti; nuove offese e minacce alla stessa terna che si accingeva a lasciare l’impianto sportivo scortata dalle Forze dell’Ordine;
considerato che quanto sopra descritto è in aperto contrasto con l’assunto della ricorrente, ma che tuttavia l’ammenda comminata, unita alla diffida del campo di gioco sia un ammontare lievemente eccessivo, fermi restando i gravi fatti narrati, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società MOROLO CALCIO e, quindi, di ridurre l’ammenda comminata ad € 1.000.
La tassa reclamo va restituita.
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