COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE SCARAMUZZINO ANNUNZIATO (TESS. FONTE MERAVIGLIOSA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.3.2016 E LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO DELLA FIGC A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – EDILTIRRENA del 6.3.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’ALLENATORE SCARAMUZZINO ANNUNZIATO (TESS. FONTE MERAVIGLIOSA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 9.3.2016 E LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO DELLA FIGC A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – EDILTIRRENA del 6.3.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: l’allenatore SCARAMUZZINO, nel proprio reclamo e successivamente in sede di audizione ha posto in risalto di aver reagito afferrando e strattonando l’arbitro per i capelli e le orecchie, dopo che quest’ultimo gli avrebbe comunicato l’espulsione a seguito di proteste, a fine gara. In base a tali considerazioni, il predetto allenatore, rammaricato dei gesti compiuti, ha chiesto una riduzione della sanzione da lui ritenuta eccessiva. Dalla lettura degli atti ufficiali emerge un comportamento violento ed inqualificabile dell’allenatore SCARAMUZZINO che non si può assolutamente configurare come una, sia pur grave, reazione ad ipotetiche decisioni arbitrali: il predetto, infatti, dopo offese al Direttore di gara, entrava nel suo spogliatoio e lo afferrava per i capelli e le orecchie scuotendolo con forza, causandogli dolore e bruciore, desistendo – dopo circa un minuto – a seguito dell’intervento di Dirigenti e calciatori locali. L’arbitro stesso era costretto a ricorrere a cure ospedaliere. Attesa l’inaccettabilità della condotta del citato allenatore e considerata così congrue le sanzioni adottate dal Giudice di prime cure, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dall’allenatore SCARAMUZZINO ANNUNZIATO e, quindi, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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