COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OTTAVIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA GABRIELE E FINO AL 31.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CARDILLO FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011 (Gara: OTTAVIA – FIUMICINO del 5.3.2011 – Campionato Jun. Regionale)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ OTTAVIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 A CARICO DEL CALCIATORE MASCIA GABRIELE E FINO AL 31.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE CARDILLO FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 10.3.2011 (Gara: OTTAVIA – FIUMICINO del 5.3.2011 – Campionato Jun. Regionale) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società OTTAVIA contesta la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa alle squalifiche inflitte ai calciatori MASCIA e CARDILLO ponendo in dubbio il contenuto del referto arbitrale circa gli episodi addebitati ai due calciatori, che si sarebbero caratterizzati in offese e minacce all’arbitro senza eccedere nei comportamenti descritti negli atti ufficiali: calcio al direttore di gara per quanto riguarda il MASCIA e sputo contro lo stesso da parte del CARDILLO. Valutate le conclusioni del ricorso con le quali la predetta Società chiede una sostanziale riduzione delle sanzioni inflitte, ritenendole eccessive in rapporto ai fatti, insistendo nella richiesta anche in sede di audizione. Letti gli atti ufficiali, dai quali emerge chiaramente che il MASCIA ha colpito l’arbitro con un calcio ed il CARDILLO lo ha attinto con uno sputo ad uno scarpino e ad un calzettone dopo che il Direttore di gara si era ritratto per evitare di essere colpito al viso. Sentito l’arbitro, il quale, in sede di supplemento di referto ha puntualmente confermato ambedue gli episodi, precisando – nel caso del MASCIA – che il calcio ricevuto è stato di leggera entità senza causargli particolari conseguenze; ritenuto, quindi, che per quanto riguarda il calciatore MASCIA, la squalifica inflitta offra margini di una, seppur lieve, riduzione, mentre la sanzione irrogata al CARDILLO sia ampiamente congrua in relazione al suo comportamento, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società OTTAVIA e, quindi, di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore MASCIA GABRIELE al 31.12.2012, mentre rimane confermata la squalifica fino al 31.3.2012 al calciatore CARDILLO FRANCESCO. La tassa reclamo va restituita.
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