COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLANOVA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BALESTRIERI GIANMARCO E DE DOMINICIS MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 SGS DEL 12.5.2011 (Gara: MONTEROTONDO CALCIO – VILLANOVA CALCIO del 7.5.2011 – Campionato G.mi Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 26/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLANOVA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BALESTRIERI GIANMARCO E DE DOMINICIS MICHELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMTIATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 SGS DEL 12.5.2011 (Gara: MONTEROTONDO CALCIO – VILLANOVA CALCIO del 7.5.2011 – Campionato G.mi Reg. Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società in titolo chiede l’annullamento delle squalifiche ai propri calciatori, argomentando che gli stessi, trovandosi insieme ai compagni per festeggiare il risultato, non avrebbero espresso frasi di stampo razzista verso un avversario. Esaminati gli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), da cui si ricava inequivocabilmente che il BALESTRIERI ed il DE DOMINICIS, da bordo campo rivolgevano espressioni di chiaro contenuto razzista contro il portiere di colore della squadra avversaria; ritenute quindi insussistenti le lamentele della ricorrente e ampiamente congrue le sanzioni irrogate, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VILLANOVA CALCIO e, per l’effetto, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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