COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA’ U.S. GESCAL BOYS CAMP. JUNIORES PROV. GIR. E GARA DEL 15-01-2011 TRA SETTIMO MILANESE – GESCAL BOYS C.U. n. 25 della delegazione di Milano datato 20.01.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOCIETA' U.S. GESCAL BOYS CAMP. JUNIORES PROV. GIR. E GARA DEL 15-01-2011 TRA SETTIMO MILANESE – GESCAL BOYS C.U. n. 25 della delegazione di Milano datato 20.01.2011 La Società Gescal Boys ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha decretato la perdita della gara per 0 – 3, per numero insufficiente di calciatori in campo, lamentando che i provvedimenti disciplinari inflitti, successivi all'espulsione di Cedele Alessandro non sono stati preceduti da esibizione di cartellino rosso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la fondatezza dei motivi di reclamo è in sé. Successivamente all'espulsione del calciatore Cedele Alessandro, il direttore di gara afferma nel referto e quindi prova inconfutabilmente, d'aver espulso anche il calciatore Pierro Luigi. A questo punto, in considerazione della condotta da altri 3 calciatori della reclamante, il direttore di gara li considerava espulsi senza, però, doverosamente, preventivamente mostrare loro il cartellino rosso attestante l'insindacabile decisione assunta, che non veniva nemmeno resa nota. La sospensione della gara, conseguentemente adottata, fondandosi su di un presupposto errato, non trova ragione. ACCOGLIE Tanto premesso e ritenuto in accoglimento del reclamo proposto, questa Commissione rinvia agli organi competenti per la ripetizione della gara e dispone l'accredito della relativa tassa, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it