COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S. Acquanegra Cremonese Camp. 2° Categoria Girone K Gara del 30.01.2011 tra Acquanegra Cremonese / Zaccaria C.U. n. 27 della delegazione di Cremona datato 03/02/2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società S.S. Acquanegra Cremonese Camp. 2° Categoria Girone K Gara del 30.01.2011 tra Acquanegra Cremonese / Zaccaria C.U. n. 27 della delegazione di Cremona datato 03/02/2011 La società Acquanegra Cremonese ha predisposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato cautelativamente a tempo indeterminato il capitano della squadra Bertoni Davide lamentando che: la lettura del menzionato titolo I art. 3 del C.G.S. sarebbe errata e, conseguentemente, da annullare la squalifica comminata a carico del giocatore. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : si è verificato un grave atto di aggressione nei confronti del Direttore di gara. Seppure le conseguenze sulla sua persona si siano rilevate modeste, la violenza a suo carico, al termine dell'incontro, si è realizzata e l'autore rimasto ignoto. Dall'esame del “supplemento di rapporto” stilato dal Direttore di gara in data 30 gennaio 2011 si legge testualmente: “sono stato avvicinato da un dirigente che, però, non sono stato in grado di identificare “ e poi”:”....mi ha colpito con un pugno all'altezza del naso e della bocca procurandomi dolori ed epistassi”. Il reclamo promosso dalla S.S. Acquanegra Cremonese in persona del suo Presidente, ha ad oggetto la sanzione della squalifica cautelativa a tempo indeterminato del calciatore signor Davide Bertoni e ne chiede l'annullamento. Il Giudice Sportivo, ricapitolando l'accaduto, parla di un dirigente non identificato da parte dell'arbitro, come autore del gesto violento. Da tale premessa il G.S. irrora una sanzione, in via meramente cautelativa, a carico del capitano della S.S. Acquanegra Cremonese, espressamente facendo riferimento all'art. 3 – titolo I – del codice di Giustizia Sportiva : detto riferimento appare improprio, trattando la norma unicamente il caso di violenza esercitata sull'arbitro da un calciatore, non individuato. Solamente in detta ipotesi il capitano della squadra nella quale milita il compagno che si cela dietro l'anonimato, viene chiamato a risponderne, oggettivamente, nella sua qualità ed, inevitabilmente quanto legittimamente, sanzionato, con misura certa ed adeguata. Il reclamo proposto si dimostra, pertanto, fondato e merita accoglimento. In ragione dell'accaduto, condividendo lo scrupolo del G.S. ed amaramente constatando il grado di omertà assoluta, questa Commissione reputa inevitabile trasmettere gli atti alla Procura Federale perchè compia i dovuti accertamenti al fine di individuare il responsabile dell'aggressione all'arbitro, riservando agli Organi della Giustizia Sportiva l'eventuale irrogazione della pena. Tanto premesso e ritenuto, in accoglimento del reclamo proposto ANNULLA la squalifica a tempo indeterminato a carico del calciatore Bertoni Davide. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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