COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società AC. Macallesi Camp. 3° Categ. Under 21 Girone B Gara del 6-02-2011 tra Macallesi / Airone C.U.n. 31 del C.R.L. datato 10.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società AC. Macallesi Camp. 3° Categ. Under 21 Girone B
Gara del 6-02-2011 tra Macallesi / Airone
C.U.n. 31 del C.R.L. datato 10.02.2011
La società Macallesi ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Elia Lionello sino al 6-04-2011, lamentando che i fatti descritti nel referto arbitrale si sarebbero svolti diversamente e, comunque, la sanzione adottata andrebbe ridotta.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che : il rapporto del direttore di gara costituisce fonte privilegiata di prova e la dinamica descritta appare priva di contraddizioni di sorta.
Le motivazioni addotte in ricorso non appaiono meritevoli di accoglimento, riferendosi semplicemente ad una diversa descrizione di quanto accaduto. La misura della sanzione adottata dal G.S. risulta conforme ai criteri abitualmente in uso presso Questa Commissione per analoghe fattispecie.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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