COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Puntvecc Magenta Camp. Giovanissimi prov. Girone E Gara del 30.01.2011 tra Puntvecc Magenta / C.S. Castanese C.U. n. 26 della delegazione di Legnano datato 03-02-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Puntvecc Magenta Camp. Giovanissimi prov. Girone E Gara del 30.01.2011 tra Puntvecc Magenta / C.S. Castanese C.U. n. 26 della delegazione di Legnano datato 03-02-2011 La società Puntvecc Magenta ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico Cislaghi Simone fino al 16.3.2011 chiedendo la sola notifica della motivazione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. A detta della reclamante, infatti, diversamente da quanto riportato nella decisione del Giudice Sportivo, il tecnico sig. Cislaghi Simone non avrebbe avuto alcun contatto con il direttore di gara bensì, al termine della gara lo stesso si sarebbe reso responsabile solo di una “discussione animata” con un dirigente della società ospite. A detta della Puntvecc Magenta, pertanto, non si sarebbe verificato alcun tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che : letto il referto arbitrale e il ricorso proposto dalla Puntvecc Magenta si è ritenuto necessario sentire telefonicamente per maggiori chiarimenti il direttore di gara. L'arbitro ha confermato che il sig. Cislaghi Simone, al termine della gara, non ha tentato di aggredirlo né lo ha insultato. Il comportamento offensivo e minaccioso tenuto dal Cislaghi così come il tentativo di aggressione in realtà era diretto nei confronti di un dirigente della società avversaria. Tanto premesso e ritenuto, in parziale ACCOGLIMENTO del reclamo proposto si riduce l'inibizione al tecnico Cislaghi Simone al 10.3.2011. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it