COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di BRASSET Damien per rispondere della violazione di cui all’Art. 1, comma 1 e all’Art. 10, comma 2 del CGS in relazione all’Art. 40, comma 11 bis delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere mai stato tesserato per alcuna società al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 03/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di BRASSET Damien per rispondere della violazione di cui all'Art. 1, comma 1 e all'Art. 10, comma 2 del CGS in relazione all'Art. 40, comma 11 bis delle NOIF per avere falsamente affermato di non essere mai stato tesserato per alcuna società al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2009/2010. Il deferito presentatosi avanti Questa Commissione affermando di avere effettuato la dichiarazione in buona fede. OSSERVA il comportamento addebitato al calciatore risulta provato dalla documentazioni in atti. Considerato che il calciatore non è stato mai impegnato, in relazione alla gravità del fatto e degli abituali criteri adottati da Questa Commissione, COMMINA al calciatore BRASSET Damien la squalifica di 1 mese, manda alla segreteria del Comitato l'incombenza di comunicare alle parti la presente decisione.
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