COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico del sig. Luigi Ranzini in data 3-01-2011.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico del sig. Luigi Ranzini in data 3-01-2011. La Commissione Disciplinare Territoriale PREMESSO Il Presidente Federale in data 3-01-2011 ha deferito a questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell'art. 43 n. 5 delle NOIF e dell'art. 1 del CGS, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa all'idoneità alla pratica agonistica del calciatore Mattia De Ponti. La Commissione Disciplinare, esperiti tutti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno si è presentato per il deferito, accertato che il calciatore non è stato mai utilizzato – DICHIARA – La responsabilità del signor Luigi Ranzini la violazione dell'art. 43 n.5 delle NOIF e dell'art. 1 del CGS: COMMINA – Al Signor Luigi Ranzini l'inibizione di mesi 1 (uno)
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