COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società GSD Città di Monza e del suo Presidente signor Marchetta Antonio in data 3-01-2011.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società GSD Città di Monza e del suo Presidente signor Marchetta Antonio in data 3-01-2011.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
PREMESSO
Il Presidente Federale in data 3-01-2011 ha deferito a Questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell'art. 43 n. 5 delle NOIF e dell'art. 1 del CGS, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa all'idoneità agonistica del calciatore Giuseppe Pelosi.
La Commissione Disciplinare, esperiti tutti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno si è presentato per i deferiti, accertato che il calciatore non è stato mai utilizzato.
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DICHIARA
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la responsabilità della società GSD. Città di Monza e del suo Presidente signor Marchetta Antonio per la violazione dell'art. 43 n. 5 delle NOIF e dell'art. 1 del CGS.
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COMMINA
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alla società GSD Città di Monza l'ammenda di Euro 200,00 e al suo Presidente signor Marchetta Antonio l'inibizione di mesi 1 (uno).
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