COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società GSD Città di Monza e del suo Presidente signor Marchetta Antonio in data 3-01-2011.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO del Presidente Federale a carico della società GSD Città di Monza e del suo Presidente signor Marchetta Antonio in data 3-01-2011. La Commissione Disciplinare Territoriale, PREMESSO Il Presidente Federale in data 3-01-2011 ha deferito a Questa Commissione Disciplinare la società sopra indicata per violazione dell'art. 43 n. 5 delle NOIF e dell'art. 1 del CGS, per aver omesso la tassativa comunicazione relativa all'idoneità agonistica del calciatore Giuseppe Pelosi. La Commissione Disciplinare, esperiti tutti gli incombenti di rito, preso atto che nessuno si è presentato per i deferiti, accertato che il calciatore non è stato mai utilizzato. – DICHIARA – la responsabilità della società GSD. Città di Monza e del suo Presidente signor Marchetta Antonio per la violazione dell'art. 43 n. 5 delle NOIF e dell'art. 1 del CGS. – COMMINA – alla società GSD Città di Monza l'ammenda di Euro 200,00 e al suo Presidente signor Marchetta Antonio l'inibizione di mesi 1 (uno).
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