• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di ALOISIO Vincenzo, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, BERETTA Luciano, Presidente della A.C. BAREGGIO SAN MARTINO e della Società A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, per rispondere:
• i primi due, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui dell’art.1, comma 1 del C.G.S., con riferimento in particolare al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C n. 1 2009-2010, per avere organizzato un “provino” coinvolgente soggetti tesserati per altra società sportiva, senza richiedere il necessario nulla-osta;
• la Società A.C.BAREGGIO SAN MARTINO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio presidente ed a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di ALOISIO Vincenzo, all'epoca dei fatti tesserato per la A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, BERETTA Luciano, Presidente della A.C. BAREGGIO SAN MARTINO e della Società A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, per rispondere:
• i primi due, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui dell'art.1, comma 1 del C.G.S., con riferimento in particolare al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C n. 1 2009-2010, per avere organizzato un “provino” coinvolgente soggetti tesserati per altra società sportiva, senza richiedere il necessario nulla-osta;
• la Società A.C.BAREGGIO SAN MARTINO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio presidente ed a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato.
Alla udienza avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, ha presenziato iI Sig. Beretta Luciano, Presidente della A.C. Bareggio San Martino, personalmente ed anche in rappresentanza della Società.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo del deferimento, è stata data la parola al Sig. Beretta, il quale ha dichiarato di avere avuto notizia del fatto un contestazione quando lo stesso era già accaduto, quindi di non avere condiviso l'operato del Sig. Aloisio, che, proprio per il comportamento tenuto, è stato allontanato dalla società.
Dopo avere rilasciato tali dichiarazioni il Sig. Beretta ha chiesto che per la sua posizione e per quella della Società si procedesse ai sensi dell'art. 23 del C.G.S.
Le parti hanno concordato per il Sig. Beretta Luciano la sanzione della inibizione di giorni 40 e per la Società A.C. Bareggio San Martino la sanzione di € 400,00 di ammenda; le sanzioni concordate hanno tenuto conto della riduzione di pena prevista dall'art. 23 C.G.S.
Il Rappresentante della Procura Federale ha di seguito richiesto, in relazione all'addebito contestatogli, il riconoscimento della responsabilità per il tesserato Aloisio Vincenzo e la condanna a mesi quattro di inibizione.
Motivi della decisione
I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento.
Tanto premesso,
La Commissione Disciplinare Territoriale
preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dal Sig. Beretta Luciano personalmente ed a nome della Società Bareggio San Martino, in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale;
ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato,
a p p l i c a
al Sig. Beretta Luciano la sanzione di giorni 40 di inibizione;
alla Società A.C. BAREGGIO SAN MARTINO la sanzione di € 400,00 di ammenda.
Ritenuta la prevalente responsabilità di Aloisio Vincenzo, in quanto lo stesso ha promosso ed organizzato, all'insaputa del Presidente della Società per la quale era tesserato, il “provino” in contestazione coinvolgente calciatori tesserati per altre Società; valutata la rilevanza ed entità della condotta illecita posta in essere.
i n f l i g g e
a ALOISIO Vincenzo la sanzione di mesi 4 di inibizione.
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Comunicato Ufficiale N° 31 DEL 10/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di ALOISIO Vincenzo, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, BERETTA Luciano, Presidente della A.C. BAREGGIO SAN MARTINO e della Società A.C. BAREGGIO SAN MARTINO, per rispondere:
• i primi due, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui dell’art.1, comma 1 del C.G.S., con riferimento in particolare al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico F.I.G.C n. 1 2009-2010, per avere organizzato un “provino” coinvolgente soggetti tesserati per altra società sportiva, senza richiedere il necessario nulla-osta;
• la Società A.C.BAREGGIO SAN MARTINO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio presidente ed a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio tesserato."