COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di BORTOLUSSI Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO, della Società A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO e del giocatore PAGANINI Marco, per rispondere: • il primo, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui dell’art.1, comma 1 del C.G.S., per avere organizzato un “provino”, cui hanno partecipato giocatori tesserati per altre società, nello specifico il calciatore Paganini Marco, tesserato per la Società ACCADEMIA BOYS, in mancanza del necessario nulla-osta; • la Società A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente; • il giocatore Paganini Marco, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S., per avere partecipato ad un provino, pur tesserato per altra società, nella consapevolezza della mancanza delle necessarie autorizzazioni (nulla-osta); nonché della violazione dell’art. 1, comma 3 C.G.S., per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Federcalcio.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di BORTOLUSSI Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO, della Società A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO e del giocatore PAGANINI Marco, per rispondere: • il primo, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui dell'art.1, comma 1 del C.G.S., per avere organizzato un “provino”, cui hanno partecipato giocatori tesserati per altre società, nello specifico il calciatore Paganini Marco, tesserato per la Società ACCADEMIA BOYS, in mancanza del necessario nulla-osta; • la Società A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1 C.G.S., in relazione alla violazione ascritta al proprio Presidente; • il giocatore Paganini Marco, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S., per avere partecipato ad un provino, pur tesserato per altra società, nella consapevolezza della mancanza delle necessarie autorizzazioni (nulla-osta); nonché della violazione dell'art. 1, comma 3 C.G.S., per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Federcalcio. Alla udienza avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, ha presenziato iI Sig. Zoglio Luca, in rappresentanza della A.S.D. Calcio San Giorgio, Bortolussi Giuseppe e Paganini Marco, minore, assistito dal padre Paganini Giovanni. Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo del deferimento, è stata data la parola ai deferiti i quali si sono riportati alle dichiarazioni ed agli scritti contenuti nel fascicolo, ribadendo di non ritenere che potesse configurare un “provino” la partecipazione del Paganini alla partitella alla quale aveva accompagnato l'amico Mazza Simone. Dopo avere rilasciato tali dichiarazioni tutti i deferiti hanno richiesto che il procedimento fosse definito ai sensi dell'art. 23 C.G.S., con esclusione della contestazione della violazione di all'art. 1 comma 3 C,G,S, diretta a Paganini Marco. Le parti hanno quindi concordato le seguenti sanzioni: 1. per Bortolussi Giuseppe giorni 20 di inibizione; 2. per la Società A,S,D, Calcio San Giorgio € 200,00 di ammenda; 3. per Paganini Marco due giornate di squalifica. Le sanzioni concordate hanno tenuto conto della riduzione di pena prevista dall'art. 23 C.G.S. Il Rappresentante della Procura Federale in relazione all'addebito contestato ai sensi dell'art. 1, comma 3 C.G.S. a Paganini Marco, preso atto degli argomenti difensivi e, soprattutto, dei documenti pervenuti alla Commissione successivamente alla emissione dell'atto di deferimento, si è rimesso alla decisione della Commissione Disciplinare. Motivi della decisione I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti, ad eccezione di quello contestato a Paganini Marco ai sensi dell'art. 1, comma 3 C.G.S., risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso in ispecie un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale • preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzata da Bortolussi Giuseppe, dalla Società A.S.D. Calcio San Giorgio e da Paganini Marco, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; • ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza del comportamento contestato, a p p l i c a al Sig. Bortolussi Giuseppe la sanzione di giorni 20 di inibizione; alla Società A.S.D. CALCIO SAN GIORGIO la sanzione di € 200,00 di ammenda; al calciatore Paganini Marco la sanzione di 2 giornate di squalifica. In relazione all'addebito mosso a Paganini Marco, relativo alla sua mancata presentazione in osservanza della convocazione innanzi gli Organi della Giustizia Sportiva, è necessario prendere atto che la mancata presentazione del calciatore Paganini Marco avanti detti Organi è stata determinata dalla comunicazione allo stesso rivolta dai dirigenti della sua Società di appartenenza, Accademia Boys, i quali lo avevano informato dell'abbandono della denunzia inoltrata nei confronti della Società San Giorgio e, quindi, della conseguente inutilità della sua risposta alla convocazione. Certamente il calciatore, considerata la minore età, non era in grado di valutare criticamente l'indicazione fornitagli dai suoi dirigenti ed alla stessa si è adeguato. In conclusione allo stesso non può essere addebitata una volontaria sottrazione all'obbligo derivante dalla convocazione. Per tali motivi a s s o l v e Paganini Marco dalla contestazione di cui all'art. 1, comma 3 C.G.S.
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