• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del procuratore federale a carico di:
1) sig. Carlo Rondanini, all’epoca dei fatti Vice presidente della società US Bustese per la violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Rodolfo Brazzelli ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half – Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche;
2) il sig. Rodolfo Brazzelli, all’epoca dei fatti tesserato della società US Bustese, per la violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Carlo Rondanini ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half – Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche;
3) il sig. Daniel Giannattasio, all’epoca dei fatti tesserato della società AS Sempione Half 1919, per avere omesso di denunciare la proposta illecita ricevuta, in violazione dell’art. 7 comma 7 CGS, anche in relazione all’art. 1, comma. 1, CGS e per aver comunque violato il dovere di informare la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e – Sempione Half – Bustese,categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009
4) la società US Bustese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. delle violazioni ascritte ai propri tesserati;
5) la società AS Sempione Half 1919 per violazione dell’art. 4, comma 5, C.G.S. a titolo di responsabilità presunta, Nonché per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS, delle violazioni ascritte al proprio tesserato Daniel Giannattasio.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del procuratore federale a carico di:
1) sig. Carlo Rondanini, all'epoca dei fatti Vice presidente della società US Bustese per la violazione dell'art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Rodolfo Brazzelli ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese - Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half - Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche;
2) il sig. Rodolfo Brazzelli, all'epoca dei fatti tesserato della società US Bustese, per la violazione dell'art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Carlo Rondanini ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese - Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half - Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche;
3) il sig. Daniel Giannattasio, all'epoca dei fatti tesserato della società AS Sempione Half 1919, per avere omesso di denunciare la proposta illecita ricevuta, in violazione dell'art. 7 comma 7 CGS, anche in relazione all'art. 1, comma. 1, CGS e per aver comunque violato il dovere di informare la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese - Sempione Half, categoria Allievi Regionali e - Sempione Half - Bustese,categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009
4) la società US Bustese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S. delle violazioni ascritte ai propri tesserati;
5) la società AS Sempione Half 1919 per violazione dell'art. 4, comma 5, C.G.S. a titolo di responsabilità presunta, Nonché per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS, delle violazioni ascritte al proprio tesserato Daniel Giannattasio.
Con provvedimento del 23 dicembre 2009 il Procuratore Federale,
- letta la relazione del Collaboratore della Procura Federale, sig. Stefano Orsini, - e la sua integrazione - nella la quale sono emersi i seguenti fatti, confermati dai documenti e dalle dichiarazioni raccolte in sede di indagine:
1) in data 05.04.2009 si sono svolte le seguenti gare:
- Bustese - Sempione Half, risultato 0-2, categoria Allievi Regionali, terminata col risultato di 0-2;
- Sempione Half - Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi; terminata col risultato di 0-1;
2) i risultati finali hanno consentito:
- alla squadra della categoria Allievi della società Sempione Half, di incrementare le proprie possibilità di accedere alle fasi finali del campionato (vi accedevano la prima e seconda classificata ed a quel momento il Sempione Half era terza a distanza di un punto, ad una giornata dal termine), mentre la Bustese era già retrocessa da tempo;
- alla squadra categoria Giovanissimi della società Bustese, di ottenere la salvezza, mentre il Sempione Half non aveva interessi di classifica, essendo già salvo;
3) il sig. Rodolfo Brazzelli, segretario tesserato della società US Bustese, ha svolto la funzione di allenatore della squadra allievi regionali nella gara di campionato US Bustese - Sempione Half svoltasi in data 05.04.2009 e terminata con la vittoria della squadra ospite per 2 a 0 (come emerge dalla distinta gara);
4) Lo stesso sig. Brazzelli ha rilasciato un'ampia intervista, in data 11.04.2009, alla giornalista d.ssa Ilaria Checchi della testata Sprint e Sport, alla presenza di un collega della giornalista, sig. Francesco De Bernardo, nella quale il sig. Brazzelli confermava le circostanze sopra menzionate.
5) La giornalista Checchi, nel corso della sua audizione, ha anche riferito che un calciatore della squadra giovanissimi del Sempione Half, Daniel Giannattasio, le ha personalmente riferito - in un colloquio avvenuto il giorno 25 aprile 2009, alla presenza anche del padre del ragazzo, presso il centro sportivo della società Alcione (società per cui è attualmente tesserato il giocatore) - di aver lasciato la società Sempione Half immediatamente dopo la partita de qua, senza più prendere parte né ad ulteriori gare né ad allenamenti con la stessa, e ciò ha fatto perché in disaccordo con le indicazioni di perdere la partita esplicitamente ricevute dal suo direttore sportivo e dal suo allenatore;
6) il giocatore Giannattasio, nel corso della sua audizione, ha confermato di aver lasciato la squadra immediatamente dopo la partita del 5 aprile, senza più ritornarvi nemmeno per gli allenamenti, ma ha precisato di averlo fatto perché in disaccordo per la scelta tecnica di sostituirlo fatta dall'allenatore e perché voleva migliorare la propria "qualità sportiva"trasferendosi all'Alcione;
7) il signor Rondanini, vicepresidente della Bustese, ha negato di aver richiesto al sig. Brauelli di perdere la partita, ma, pur avendo affermato di non partecipare alla gestione delle attività sportive, ha ammesso di essere stato presente alla partita Sempione Half - Bustese, cat. Giovanissimi, presso il campo del Sempione;
8) la Sig.ra Favatà, presidente del Sempione Half, ha dichiarato di non partecipare direttamente alle attività sportive, di non conoscere gli esiti dei campionati giovanissimi ed allievi, di non aver alcun ricordo preciso delle gare sotto indagine, ma, al contempo, ricorda di aver sentito parlare del giocatore Daniel Giannattasio per averne ella stessa seguito le pratiche di trasferimento al Legnano (circostanza, quest'ultima, non veritiera, dal momento che il Giannattasio si è trasferito dal Sempione Half all'Alcione e non al Legnano) deferiva avanti Questa Commissione il sig. Carlo Rondanini, all'epoca dei fatti Vice presidente della società US Bustese, il sig. Rodolfo Brazzelli, all'epoca dei fatti tesserato della società US Bustese, il sig. Daniel Giannattasio, all'epoca dei fatti tesserato della società AS Sempione Half 1919, la società US Bustese e la società AS Sempione Half 1919 per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, lette le memorie dei deferiti, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, sentita in contraddittorio con le parti la cassetta avente ad oggetto la registrazione dell’intervista di cui sopra, preso atto del disconoscimento operato dai deferiti in merito alla genuinità della cassetta, preso atto della relazione del perito nominato da Questa Commissione attestante la genuinità della registrazione, preso atto della dichiarazione datata 1.2.2011 del sig. Rodolfo Brazzelli con la quale confermava il contenuto dell’intervista registrata, anche se negava accordi per alterare il risultato delle partite Bustese - Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half - Bustese, categoria Giovanissimi, preso atto che il Rappresentate della procura chiedeva l’inibizione di 3 anni e 6 mesi il sig. Carlo Rondanini, l’inibizione di 3 anni e 6 mesi per il sig. Rodolfo Brazzelli, l’esclusione delle squadre allievi e giovanissimi dal campionato di competenza con assegnazione alla categoria inferiore da parte del Consiglio Federale e l’ammenda di Euro 2.000,00, per la società US Bustese, l’esclusione delle squadre allievi e giovanissimi dal campionato di competenza con assegnazione alla categoria inferiore da parte del Consiglio Federale e l’ammenda di Euro 2.000,00, per la società AS Sempione Half 1919, la squalifica di nove mesi per il calciatore Daniel Giannattasio e che i deferiti chiedevano l’assoluzione ovvero in via subordinata l’applicazione del minimo delle sanzioni in ordine solazione alla violazione dell’Art. 1 del CGS.
OSSERVA
dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale e dai documenti depositati nel presente giudizio emergono chiaramente le seguenti circostanze;
- il sig. Rodolfo Brazzelli ha rilasciato un'ampia intervista, in data 11.04.2009, alla giornalista, d.ssa Ilaria Checchi, della testata Sprint e Sport, alla presenza di un collega della giornalista, sig. Francesco De Bernardo, nella quale il sig. Brazzelli confermava che tra le società, Bustese ed Sempione Half, erano intercorsi accordi per ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese - Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half - Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche.
Ed in particolare, tale accordo aveva la finalità di consentire alla squadra della categoria Allievi della società Sempione Half, di incrementare le proprie possibilità di accedere alle fasi finali del campionato, visto che la Bustese in quel campionato era già retrocessa da tempo, nonché di consentire alla squadra categoria Giovanissimi della società Bustese, di ottenere la salvezza, visto che il Sempione Half in quel campionato non aveva interessi di classifica, essendo già salvo.
Tale circostanza è stata confermata alla giornalista Checchi, dal sig. Daniel Giannattasio, calciatore della squadra giovanissimi del Sempione Half, il quale dopo i fatti si limitava a lasciare la Sempione Half, senza denunciare quanto accaduto alla Procura Federale.
Come ha osservato la Procura Federale nell’atto di deferimento, si configura l’illecito sportivo sanzionato dall’Art. 7 del GCS, nel caso in cui vengono compiuti, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
A tal fine non rileva - se non come aggravante, di cui al comma 6 dell’Art. 7 C.G.S. - l'effettiva alterazione del risultato.
Dalle risultanze probatorie del presente giudizio è emerso che sono stati compiuti “atti diretti ad alterare le gare Bustese - Sempione Half del campionato - categoria Allievi Regionali del 05.04.2009 e Sempione Half - Bustese, campionato - categoria Giovanissimi – sempre del 05.04.2009”: e precisamente è stato chiesto di perdere la gara al proprio allenatore e che questi abbia accettato tali indicazioni, addirittura già riflettendo sui nominativi dei giocatori da coinvolgere.
E’ emerso altresì che per portare a compimento il disegno illecito - come confessato addirittura da uno dei tesserati - era necessario l'accordo non solo del dirigente di una sola società, ma di entrambe le società, in quanto sia la Bustese che il Sempione, ciascuna nella categoria prestabilita, dovevano prestarsi a perdere una partita.
Risulta quindi evidente che l'altra società, il Sempione Half, sia, quanto meno responsabile presunta dell'illecito sportivo commesso a suo vantaggio. Peraltro non può nemmeno ipotizzarsi il caso che il Sempione Half non abbia partecipato all'illecito ovvero lo abbia ignorato: ciò in quanto per il reciproco "scambio" di illeciti favori anche detta ultima società doveva prestarsi a perdere la partita della categoria giovanissimi per poter "ottenere", senza rischi, la vittoria nella categoria allievi.
Tali circostanze trovano conferma nel comportamento processuale tenuto dal sig. Brazzelli il quale solamente dopo l’accertamento della genuinità della registrazione dell’intervista da lui rilasciata alla giornalista Checchi ha ammesso il contenuto della stessa, sostenendo però che quanto detto alla giornalista stessa non corrispondeva alla verità.
I comportamenti, tenuti dai deferiti e provati nel corso del presente giudizio dalla Procura Federale, costituiscono violazione dell'art. 7 CGS, con conseguente violazione della norma, anche in riferimento alla violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S.
Considerato che tale violazione è ascrivibile in via diretta ai sigg.ri Carlo Rondanini, vice presidente della società US Bustese e Rodolfo Brazzelli, tesserato ed allenatore della squadra Allievi Regionali della società US Bustese, la società US Bustese debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei propri tesserati oggettiva, conseguente all'operato dei rispettivi tesserati, così come sopra descritto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 7, comma 1, CGS.
La società AS Sempione Half è invece responsabile a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, e dell'art. 7, comma 4, CGS.
Il giocatore Daniel Giannattasio è invece responsabile per omessa denuncia dell’illecito sportivo, in violazione dell'art. 7 comma 7 CGS, in relazione con il disposto dell'art. 1, comma 1.
La conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS viene effettuata in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti da ciascuno di questi, ai sensi del combinato disposto di cui all’Art. 7 CGS e Art. 18 CGS
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DICHIARA
la responsabilità dei signori Carlo Rondanini e Rodolfo Brazzelli per la violazione dell'art. 7, comma 1 C.G.S, del sig. Daniel Giannattasio per la violazione dell'art. 7 comma 7 CGS, in relazione all'art. 1, comma. 1, CGS, della società US Bustese, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. e della AS Sempione Half 1919, a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell'art. 4, comma 5, C.G.S., nonchè a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS, in ordine alle violazioni ascritte al proprio tesserato Daniel Giannattasio.
COMMINA
- al signor Carlo Rondanini l’inibizione di 3 anni e sei mesi;
- al signor Rodolfo Brazzelli l’inibizione di 3 anni e sei mesi;
- al signor Daniel Giannattasio, la squalifica sino 15 ottobre 2011;
- alla società US Bustese, Euro 2.000,00 di ammenda, nonché la penalizzazione di punti 9 da scontarsi nel campionato allievi regionali della prossima stagione 2011-2012 e la penalizzazione di 9 punti da scontarsi nel campionato giovanissimi regionali della prossima stagione 2011-2012;
- alla società AS Sempione Half 1919, Euro 2.000,00 di ammenda, nonché la penalizzazione di punti 9 da scontarsi nel campionato allievi regionali della prossima stagione 2011-2012 e la penalizzazione di 9 punti da scontarsi nel campionato giovanissimi regionali della prossima stagione 2011-2012.
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Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del procuratore federale a carico di:
1) sig. Carlo Rondanini, all’epoca dei fatti Vice presidente della società US Bustese per la violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Rodolfo Brazzelli ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half – Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche;
2) il sig. Rodolfo Brazzelli, all’epoca dei fatti tesserato della società US Bustese, per la violazione dell’art. 7, comma 1 C.G.S, per avere in accordo con il sig. Carlo Rondanini ed altre persone non identificate, posto in essere condotte idonee ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e Sempione Half – Bustese, risultato 0-1, categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009, per assicurarsi reciproci vantaggi nelle rispettive classifiche;
3) il sig. Daniel Giannattasio, all’epoca dei fatti tesserato della società AS Sempione Half 1919, per avere omesso di denunciare la proposta illecita ricevuta, in violazione dell’art. 7 comma 7 CGS, anche in relazione all’art. 1, comma. 1, CGS e per aver comunque violato il dovere di informare la Procura Federale circa il comportamento dagli altri posto in essere ed inteso ad alterare lo svolgimento ed il risultato delle gare Bustese – Sempione Half, categoria Allievi Regionali e – Sempione Half – Bustese,categoria Giovanissimi, svoltesi entrambe il 5.4.2009
4) la società US Bustese per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S. delle violazioni ascritte ai propri tesserati;
5) la società AS Sempione Half 1919 per violazione dell’art. 4, comma 5, C.G.S. a titolo di responsabilità presunta, Nonché per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS, delle violazioni ascritte al proprio tesserato Daniel Giannattasio."