COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del procuratore federale vicario a carico di: 1) sig. Ferretti Sergio, allenatore della società A.S. Buguggiate 2) A.S. Buguggiate Per rispondere: 1. Il sig. Ferretti Sergio della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’articolo 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere con le proprie dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, leso il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, di una specifica struttura e degli Organi di Giustizia Sportiva senza fornire alcun elemento di riscontro; 2. La società A.S. Buguggiate per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva e dell’articolo 5 comma 2 per le dichiarazioni e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del procuratore federale vicario a carico di: 1) sig. Ferretti Sergio, allenatore della società A.S. Buguggiate 2) A.S. Buguggiate Per rispondere: 1. Il sig. Ferretti Sergio della violazione di cui all'articolo 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'articolo 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per avere con le proprie dichiarazioni diffuse a mezzo stampa, leso il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso, di una specifica struttura e degli Organi di Giustizia Sportiva senza fornire alcun elemento di riscontro; 2. La società A.S. Buguggiate per responsabilità oggettiva ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva e dell'articolo 5 comma 2 per le dichiarazioni e i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato. All'udienza davanti questa Commissione, oltre al Rappresentante della Procura Federale, sono comparsi il deferito personalmente sig. Sergio Ferretti e per la società deferita il Vicepresidente sig. Gian Mario Urbini. Dopo la relazione del Presidente della Commissione avente ad oggetto le contestazioni e gli elementi documentali contenuti nel fascicolo del deferimento, veniva data la parola, in contraddittorio con il Rappresentante della Procura Federale, al sig. Sergio Ferretti e al sig. Gian Mario Urbini che ammettevano i fatti contestati. Successivamente il deferito sig. Sergio Ferretti e per la società A.S. Buguggiate il suo Vicepresidente, prima della chiusura del dibattimento, hanno avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 23 codice di Giustizia Sportiva; il Rappresentante della Procura ha espresso il consenso alla richiesta delle pene nelle misure di giorni 40 di inibizione per il sig. Sergio Ferretti e di euro 300,00 di ammenda per la società A.S. Buguggiate. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare osserva come il comportamento addebitato dalla Procura Federale ai deferiti appaia pienamente provato dalla documentazione in atti, pertanto non può trovare luogo nel caso di specie un provvedimento di proscioglimento. La semplicità del caso non consente diffuse argomentazioni. Per tali motivi questa Commissione Disciplinare . preso atto della richiesta di applicazione delle pene avanzata dai deferiti, in merito alla quale ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale; . ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione dell'entità e della rilevanza dei comportamenti contestati; applica Al sig. Sergio Ferretti l'inibizione di giorni 40, alla società A.S. Buguggiate l'ammenda di euro 300,00.
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