• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento Procura Federale a carico di Fumagalli Enrico e G.S. Badalasco
per rispondere:
– il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla LND come il C.U. Per la stagione sportiva 2008/09, pubblicato il giorno 01.07.2008 al paragrafo III, punto 14, pag. 39, per aver pattuito con l’allenatore dilettante sig. Tiziano Carminati un premio di tesseramento di gran lunga superiore ai massimali previsti nella disposizione citata per la conduzione tecnica della squadra disputante il campionato di II categoria;
– la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma I, C.G.S. in relazione all’addebito contestato al sig. Enrico Fumagalli, Presidente della società.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento Procura Federale a carico di Fumagalli Enrico e G.S. Badalasco
per rispondere:
– il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla LND come il C.U. Per la stagione sportiva 2008/09, pubblicato il giorno 01.07.2008 al paragrafo III, punto 14, pag. 39, per aver pattuito con l'allenatore dilettante sig. Tiziano Carminati un premio di tesseramento di gran lunga superiore ai massimali previsti nella disposizione citata per la conduzione tecnica della squadra disputante il campionato di II categoria;
– la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma I, C.G.S. in relazione all'addebito contestato al sig. Enrico Fumagalli, Presidente della società.
Alla udienza avanti a questa Commissione, oltre al rappresentate della Procura Federale, ha presenziato il sig. Fumagalli Enrico, in proprio e nella qualità di Presidente della G.S. Badalasco.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare Territoriale, è stata data la parola al deferito il quale ha ammesso l'addebito giustificandolo con la necessità di ricorre alla collaborazione del tecnico Tiziano Carminati.
Successivamente il deferito, anche a nome della società, prima della chiusura del dibattimento, ha avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 23 C.G.S.; il rappresentante della Procura Federale ha espresso il consenso alla richiesta di applicazione della pene nelle seguenti misure:
– per Enrico Fumagalli la sanzione dell'inibizione di mesi due, tenuto già conto della riduzione prevista dall'art. 23 C.G.S.;
– per la società G.S. Badalasco euro 200,00 di ammenda, tenuto già conto della riduzione prevista dall'art. 23 C.G.S.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
I comportamenti rispettivamente addebitati ai deferiti risultano pienamente provato attraverso la documentazione in atti e l'ammissione di responsabilità da parte degli stessi, pertanto non può trovare luogo nel caso di specie un provvedimento di proscioglimento.
Tanto premesso,
la Commissione Disciplinare Territoriale
preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il rappresentante della Procura Federale;
ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti contestati,
applica
– a Enrico Fumagalli la sanzione dell'inibizione di mesi due;
– alla società G.S. Badalasco la sanzione di euro 200,00 di ammenda.
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Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento Procura Federale a carico di Fumagalli Enrico e G.S. Badalasco
per rispondere:
– il primo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento a quanto prescritto dalla LND come il C.U. Per la stagione sportiva 2008/09, pubblicato il giorno 01.07.2008 al paragrafo III, punto 14, pag. 39, per aver pattuito con l’allenatore dilettante sig. Tiziano Carminati un premio di tesseramento di gran lunga superiore ai massimali previsti nella disposizione citata per la conduzione tecnica della squadra disputante il campionato di II categoria;
– la seconda a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma I, C.G.S. in relazione all’addebito contestato al sig. Enrico Fumagalli, Presidente della società."