COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. Rondinella Camp. Seconda Categoria girone Q gara del 06.02.2011 tra Rondinella / Ranger Bresso C.U. n. 29 della delegazione di Milano datato 17.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società G.S. Rondinella Camp. Seconda Categoria girone Q
gara del 06.02.2011 tra Rondinella / Ranger Bresso
C.U. n. 29 della delegazione di Milano datato 17.02.2011
La società G.S. Rondinella ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Zanchi Andrea sino al 17.04.2011 chiedendo una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del CGS, rileva che il calciatore della G.S. Rondinella Zanchi Andrea, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al direttore di gara e protestando in modo gravemente irriguardoso gli dava una lieve spinta con le mani sul petto. Trattenuto dai propri compagni reiterava insulti nei confronti dell'arbitro e ritardava volontariamente l'uscita dal terreno di gioco. Prima di allontanarsi definitivamente, lo stesso si toglieva la maglia e, in segno di protesta, la gettava a terra. Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto del reiterato comportamento del calciatore Zanchi Andrea, la squalifica comminatagli dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società G.S. Rondinella Camp. Seconda Categoria girone Q gara del 06.02.2011 tra Rondinella / Ranger Bresso C.U. n. 29 della delegazione di Milano datato 17.02.2011"
