COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C. Olgiate Olona Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A Gara del 20.02.2011 tra Olgiate Olona / Castellanzese C.U. n. 33 del C.R.L. datato 24-02-2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società A.C. Olgiate Olona Camp. Giovanissimi Reg. Gir. A
Gara del 20.02.2011 tra Olgiate Olona / Castellanzese
C.U. n. 33 del C.R.L. datato 24-02-2011
La società Olgiate Olona ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che che ha squalificato il calciatore Paolo De Bernardi per 5 Gare, lamentando che il predetto calciatore avrebbe involontariamente toccato con la mano il volto di un avversario, nel tentativo di dividerlo da un altro calciatore con cui stava discutendo animatamente e che, peraltro, tale gesto sarebbe stato “lieve” e “marginale”.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che la ricostruzione dell'accaduto svolta dalla reclamante è priva di riscontro e non può certamente confutare il contenuto del referto arbitrale, dal quale si evince che, al termine della gara, il sig. De Bernardi ha volontariamente colpito con un pugno al volto un avversario, provocando la fuoriuscita di sangue dal naso di quest'ultimo.
Rileva, inoltre, che il comportamento del De Bernardi, così come descritto nel referto di gara, giustifica pienamente la sanzione comminata dal G.S., che appare congrua e proporzionata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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