COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Dindelli Camp. Giovanissimi Reg. fascia B Eccellenza Gir. D Gara del 27-02-2011 tra Frog / Dindelli C.U. n. 34 del C.R.L. datato 3-03-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Dindelli Camp. Giovanissimi Reg. fascia B Eccellenza Gir. D Gara del 27-02-2011 tra Frog / Dindelli C.U. n. 34 del C.R.L. datato 3-03-2011 La società U.S. Dindelli ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore Gasparro Manuel sino al 28-04-2011 lamentando che : i fatti, per come svoltisi, dimostrerebbero una minore responsabilità del signor Gasparro meritevole, pertanto, di riduzione di squalifica. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il ricorso descrive un comportamento da parte dell'allenatore diverso rispetto a quello che emerge dal referto arbitrale; come noto questo documento costituisce fonte privilegiata di prova. Nel reclamo non si evincono circostanze tali da far emergere contraddizioni e sostanzialmente si ammette che l'allontanamento dal campo di gioco, una volta comminata l'espulsione, è avvenuta con modalità non conformi a quelle richieste. Si ammette anche correttamente che le proteste sono state eccessive, sebbene, si sostiene, non irriguardose o minacciose. La decisione assunta dal G.S. appare conforme ai criteri abitualmente in uso presso questa Commissione, per casi analoghi. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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