COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Gdc Veniano Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 19-02-2011 tra Cistellum / Gdc Veniano C.U. n. 26 della delegazione di Como datato 24-02-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Gdc Veniano Camp. Juniores Prov. Gir. B Gara del 19-02-2011 tra Cistellum / Gdc Veniano C.U. n. 26 della delegazione di Como datato 24-02-2011 La società Gdc Veniano ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore De Lieto Raffaele per 5 gare ed ha inibito Bertelè' Vittorio sino all'11.4.2011, lamentando che le sanzioni comminate ai sig.ri De Lieto e Bertele' sono eccessive in relazione alla gravità del comportamento da loro tenuto nei confronti del direttore di gara. La società reclamante afferma che il De Lieto si trovava lontano dall'arbitro e non poteva quindi materialmente insultarlo e/o toccarlo e che il Bertelè si limitava a portare negli spogliatoi i giocatori della propria squadra dopo la sospensione della gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante, osserva: dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il De Lieto ha pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro appoggiando la mano sulla spalla di quest'ultimo, mentre il Bertelè ha solamente pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro invitando i calciatori della propria squadra a lasciare il terreno di gara dopo che la partita era stata sospesa. Alla luce della gravità dei suddetti comportamenti si ritiene congruo ridurre lievemente l'inibizione comminata al Bertelè e confermare la squalifica comminata al De Lieto. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE l'inibizione del dirigente Vittorio Bertelè sino al 20.3.2011 e conferma per il resto le decisioni impugnate. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante se versata.
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