COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Pedrocca Camp. Promozione Gir. D gara del 20.03.2011 tra U.S. Pedrocca / Ponteranica C.U. n. 38 del CRL datato 24.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Pedrocca Camp. Promozione Gir. D gara del 20.03.2011 tra U.S. Pedrocca / Ponteranica C.U. n. 38 del CRL datato 24.03.2011 La società U.S. Pedrocca ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato l'ammenda di Euro 800,00 e squalificato il campo per due gare, lamentando che i sostenitori della propria squadra sono entrati sul terreno di giuoco dopo aver forzato un cancello, ivi compreso il sig. Giuseppe Gilberti che come da documentazione prodotta in atti non riveste alcuna carica sociale tanto meno quella di presidente. Pertanto chiede una riduzione delle sanzioni comminate. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e sentita la reclamante rileva : dal referto arbitrale emerge che i sostenitori della U.S. Pedrocca sono entrati sul terreno di giuoco dopo aver aperto un cancello, senza precisare se tale cancello fosse stato forzato o meno. L'arbitro ha inoltre riferito che i dirigenti della società reclamante si sono adoperati per ripristinare l'ordine, anche se nel frattempo venivano colpiti da un sostenitore della U.S. Pedrocca un calciatore della squadra avversaria e veniva strattonato l'arbitro, con successivo urto sul naso. La gravità della situazione venutasi a creare ed il comportamento tenuto dai dirigenti della U.S. Pedrocca adoperatisi per sedare gli animi, giustificano una mitigazione delle sanzioni comminate dal G.S., anche tenendo in considerazione la recidiva. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del campo ad una gara, confermando l'ammenda di Euro 800,00. Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it