COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Alcione Camp. 1° categoria Gir. N gara del 27.03.2011 tra Arese / Alcione C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Alcione Camp. 1° categoria Gir. N
gara del 27.03.2011 tra Arese / Alcione
C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011
La società Alcione ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Giuliani Davide per 5 gare lamentando che la sanzione inflitta al proprio tesserato andrebbe ridotta in quanto il Giuliani sarebbe stato provocato e aggredito dal giocatore avversario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dall'esame del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte privilegiata e primaria di prova, non emergono elementi tali da poter mitigare la condotta del sig. Giuliani. Nella specie, infatti, il sig. Giuliani colpiva al volto un avversario provocandogli ferite.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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