COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Alcione Camp. 1° categoria Gir. N gara del 27.03.2011 tra Arese / Alcione C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Alcione Camp. 1° categoria Gir. N gara del 27.03.2011 tra Arese / Alcione C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011 La società Alcione ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Giuliani Davide per 5 gare lamentando che la sanzione inflitta al proprio tesserato andrebbe ridotta in quanto il Giuliani sarebbe stato provocato e aggredito dal giocatore avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dall'esame del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte privilegiata e primaria di prova, non emergono elementi tali da poter mitigare la condotta del sig. Giuliani. Nella specie, infatti, il sig. Giuliani colpiva al volto un avversario provocandogli ferite. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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