F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 1) RICORSO DELL’A.S. ATLETICO BOVINO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO CAMPO FERNANDO IN PROPRIO FAVORE SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE PUGLIA MERITO GARA ATLETICO BOVINO/U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI DEL 13.12.2009 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 1) RICORSO DELL’A.S. ATLETICO BOVINO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO CAMPO FERNANDO IN PROPRIO FAVORE SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE PUGLIA MERITO GARA ATLETICO BOVINO/U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI DEL 13.12.2009 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010) Con reclamo in data 8.4.2010, l’A.S. Atletico Bovino ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione, di cui al Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010, con la quale la Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., su istanza 26.1.2010 del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Lo Campo Fernando in favore della cessionaria A.S. Atletico Bovino di cui alla lista di trasferimento n. 113592 del 12.9.2009, verificata e dichiarata la non riconducibilità della firma apposta su detta lista di trasferimento al presidente della cedente U.S.D. Gargano Calcio Marconi, signor Triggiani. L’A.S. Atletico Bovino lamenta la superficialità delle valutazioni della Commissione Tesseramenti e il fatto che quest’ultima abbia dato eccessivo rilievo al silenzio serbato dal calciatore ed alla sinteticità delle difese dell’odierna reclamante dinanzi al Giudice Sportivo. Nel merito, ribadisce che la firma del presidente della cedente U.S.D. Gargano Calcio Marconi sarebbe stata apposta sulla lista di trasferimento prima della sua compilazione ad opera del dirigente della medesima Gargano Calcio Marconi, signor Tavaglione. Ad esito della riunione del 26.4.2010, alla quale partecipavano ed avevano occasione di esporre anche oralmente le rispettive difese i legali della ricorrente A.S. Atletico Bovino - i quali concludevano in via subordinata invocando una pronuncia di “caducazione” con efficacia ex nunc del tesseramento, all’uopo richiamando la decisione assunta da questa Corte nella vertenza “Mastrogiacomo” (Bergamo C5/ Aosta C5) - ed il signor Tavaglione per la U.S.D. Gargano Calcio Marconi, delegato dal presidente Triggiani, questa Corte, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 230/CGF, riservata ogni altra decisione, demandava alla Procura Federale di accertare tempi, modi e soggetti coinvolti nella sottoscrizione della lista di trasferimento n. 113592 relativa al calciatore Lo Campo. A tanto provvedeva la Procura Federale che, con nota in data 21.7.2010, riservato ogni provvedimento in ordine ad eventuali profili disciplinari ulteriori rispetto a quelli già oggetto del procedimento pendente dinanzi a questa Corte, all’esito delle decisioni della medesima, disponeva la trasmissione della relazione in data 31.5.2010 del Collaboratore incaricato dell’attività inquirente. Detta relazione veniva pertanto acquisita agli atti del presente giudizio e gli esiti dei relativi accertamenti vengono conseguentemente assunti a fondamento della presente decisione, limitatamente ai profili di interesse in questa sede. In particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale emerge che il presidente della U.S.D. Gargano Calcio Marconi, signor Triggiani, conferma di non aver firmato la lista di trasferimento n. 113592 del calciatore Lo Campo e che detta lista è stata compilata limitatamente alla parte relativa al soggetto cedente dal signor Tavaglione (circostanza confermata da questo ultimo e dichiarata da tutti i soggetti auditi); controversa è invece la circostanza, in questa sede tuttavia non rilevante, se il signor Tavaglione abbia o meno portato egli la lista di trasferimento alla riunione indetta presso la sede dell’Incedit Foggia (riunione alla quale presero parte il calciatore Lo Campo, suo padre, Lasalandra Enrico, Marseglia Raffaele, e, secondo le dichiarazioni rese da tutti tali Signori, anche il signor Tavaglione, che invece nega la sua presenza) e se detta lista recasse o meno la previa sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto cedente. Con memoria integrativa in data 7.8.2010, la U.S.D. Gargano Calcio Marconi ha infine chiesto rigettarsi il reclamo dell’A.S. Atletico Bovino ed ha prodotto dichiarazione in data 6.8.2010 del calciatore Lo Campo, corredata dalla fotocopia del relativo documento di identità, che parzialmente smentisce la dichiarazione dallo stesso resa in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale. In particolare, il sig. Fernando Lo Campo, a rettifica di quanto dichiarato in data 20.5.2010, ha precisato che ad apporre in sua presenza in calce alla lista del proprio trasferimento, per il resto precompilata, la firma del presidente del Gargano Calcio Marconi, signor Triggiani, è stato il signor Enrico Lasalandra e che nessuno dei dirigenti della Associazione sportiva cedente era in realtà presente in tale occasione. Nessuna ulteriore deduzione, scritta o orale, è stata resa dalla reclamante A.S. Atletico Bovino. Alla luce delle risultanze che precedono, questa Corte ritiene che il reclamo della A.S. Atletico Bovino sia infondato e non meriti pertanto accoglimento. Risulta invero pacificamente acclarato, anche alla luce delle risultanze delle indagini della Procura Federale, che la firma in calce alla lista di trasferimento n. 113592 non è del presidente e legale rappresentate della U.S.D. Gargano Calcio Marconi, sig. Agostino Triggiani, così che la decisione della Commissione Tesseramenti impugnata, nello statuire la nullità del tesseramento del calciatore Fernando Lo Campo in favore dell’A.S. Atletico Bovino, è immune dai vizi contestati e va pertanto confermata. Per completezza, la Corte osserva che il richiamo operato dalla difesa della reclamante ad altro precedente di questa Sezione (vertenza “Mastrogiacomo” - Bergamo C5/ Aosta C5) non è pertinente al caso di specie, atteso che non si ravvisano nella fattispecie esigenze di tutela della buona fede dell’A.S. Atletico Bovino e ciò, all’evidenza, nel caso in cui risultasse effettivamente autore della sottoscrizione della lista di trasferimento per conto dell’U.S.D. Gargano Calcio Marconi il signor Enrico Lasalandra, come dichiarato da ultimo dal calciatore Lo Campo, ma anche nel caso in cui rimanesse eventualmente incerto l’autore di detta falsa sottoscrizione, anche in tale ultima evenienza risultando sin da ora non di meno del tutto pacifica la circostanza che la lista di trasferimento non è stata comunque sottoscritta dal presidente e legale rappresentante della U.S.D. Gargano Calcio Marconi. E’ appena il caso, infatti, di osservare come, in generale, non può invocare il principio di buona fede e beneficiare della relativa tutela il soggetto che si è reso in qualche modo responsabile dell’evento dal quale lamenta di essere stato pregiudicato. Ciò che è avvenuto nella vicenda in esame, atteso che, da quanto emerso anche all’esito delle indagini demandate alla Procura Federale, l’A.S. Atletico Bovino ha pacificamente trascurato - come era, invece, suo pieno diritto pretendere e suo specifico onere fare - di aver cura che la lista di trasferimento n. 113593 del calciatore Fernando Lo Campo fosse sottoscritta personalmente dal presidente e legale rappresentante in carica della cedente U.S.D. Gargano Calcio Marconi in unico contesto di tempo e di luogo rispetto alla sottoscrizione da parte del presidente e legale rappresentante della cessionaria A.S. Atletico Bovino. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Atletico Bovino di Bovino (Foggia). Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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