F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 8) RICORSO DEL SIG. GIORGIO PARRETTI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 16 N. 1 VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI – (nota n. 7002/157pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 77/CGF del 18 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 299/CGF del 07 Giugno 2011 8) RICORSO DEL SIG. GIORGIO PARRETTI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 16 N. 1 VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI – (nota n. 7002/157pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010) Con reclamo, preannunciato in data 12.7.2010 ed inviato in data 26.7.2010, il signor Giorgio Parretti, agente di calciatore con regolare licenza F.I.G.C., adiva questa Corte per vedere riformata la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 9.7.2010, (Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010), che aveva inflitto al Parretti la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00. La Commissione Disciplinare Nazionale aveva assunto tale decisione a seguito del deferimento della Procura Federale a carico dello stesso Parretti, per avere egli operato nell’interesse di un calciatore (nella fattispecie concreta Alessandro Cibocchi) in assenza della necessaria procura scritta, contravvenendo, in tal modo, alle norme del Regolamento Agenti Calciatori che non consentono procure verbali e violando, pertanto, l’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 10 dell’allora vigente Regolamento Agenti (oggi art.16 comma 1). In breve, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva ritenuto, nonostante le deduzioni difensive, ampiamente provata l’esistenza del rapporto intercorrente tra il Cibocchi ed il Parretti, finalizzato al reperimento di una compagine sportiva per la quale tesserare il calciatore, soffermandosi poi dettagliatamente sulle deduzioni del Parretti in ordine alla rilevanza del requisito della onerosità per la sussistenza del rapporto di mandato come configurato dal Regolamento Agenti e della conseguente necessarietà della forma scritta della relativa procura. Avverso tale decisione il Parretti ha avanzato reclamo, sottoponendo, sostanzialmente, al vaglio di codesta Corte le stesse argomentazioni addotte in prima istanza. Le argomentazioni difensive del Parretti mirano, da un lato a ribadire l’inesistenza di suoi comportamenti rilevanti a norma del Regolamento Agenti, dall’altro a sostenere che la mancanza di onerosità nel rapporto tra il Parretti ed il Cibocchi impedirebbe di considerare la fattispecie concreta sussumibile nella figura astrattamente prevista dal suddetto Regolamento. Orbene, in ordine all’attività svolta dal Perretti, dagli accertamenti processuali è emerso in maniera chiara ed incontrovertibile che essa è consistita nella cura di interessi ed assistenza, nelle quali si concretizza l’attività propria degli Agenti, come peraltro confermato dallo stesso Parretti e dal Cibocchi in sede di audizione pre-dibattimentale. Resta da valutare pertanto se la presunta gratuità delle prestazioni del Parretti possa costituire valida esimente circa la necessarietà della forma scritta dell’incarico, prevista dall’art. 10 dell’allora vigente Regolamento Agenti (oggi art.16 comma 1). Ritiene codesta Corte che le norme dettate in materia di forma e di pubblicità dei rapporti intercorrenti tra Agenti e Calciatori, trovano fondamento nell’esigenza di assicurare un trasparente e corretto svolgimento delle relative attività, senza limitazioni derivanti dalla onerosità o meno dei rapporti stessi, di guisa che i doveri comportamentali e gli obblighi formali sanciti dal Regolamento Agenti trovano comunque applicazione anche in caso di gratuità della prestazione dell’Agente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Parretti. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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