F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 07 Giugno 2011 1) RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEZZOCORONA/PRO PATRIA DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 94/DIV del 07.01.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 163/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 07 Giugno 2011 1) RICORSO DELL’A.C. MEZZOCORONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MEZZOCORONA/PRO PATRIA DEL 19.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 94/DIV del 07.01.2011) La ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 94/DIV del 7.1.2011, in merito alla gara Mezzocorona/Pro Patria del 19.12.2010, il quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. ha inflitto alla società “A.C. Mezzocorona” la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La ricorrente fa riferimento a quanto dalla stessa già precedentemente esposto nelle controdeduzioni del 27.12.2010 in ordine al reclamo promosso dalla società Aurora Pro Patria 1919 sulla mancata disputa della gara Mezzocorona/Pro Patria programmata per il giorno 19.12.2010. All’uopo ribadisce di non aver mai opposto rifiuto alla disputa della gara e di essersi trovata impossibilitata, per la data della disputa stessa, alla rimozione dei teloni antineve, e quindi alla predisposizione del campo di giuoco, in quanto, a causa delle condizioni climatiche dei due giorni precedenti alla data programmata per l’incontro, nonché delle rigidissime temperature dello stesso giorno, il perimetro di giuoco era interamente coperto da uno strato di ghiaccio. A rafforzamento di ciò, la ricorrente rende noto che il diniego alla rimozione dei teloni era stato già opposto dalla ASIS, gestore dell’impianto, come riportato nella dichiarazione dello stesso ente in data 23.12.2010 prot. 19680/A/2010/MC. La ricorrente pertanto ribadendo la materiale e giuridica impossibilità di osservare le disposizioni cui agli artt. 60, comma 1, N.O.I.F., e 37, comma 6, del Regolamento della Lega Pro, chiede l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo del 7.1.2011, ritenendo non configurabile alcuna responsabilità a suo carico. La Corte, letti gli atti di causa nonché gli scritti difensivi inerenti il caso e udite le parti, ritiene che la fattispecie dedotta in giudizio non possa essere regolamentata dall’art. 37 del Regolamento della Lega Pro, bensì ritiene applicabile quanto disposto dall’art. 60, comma 1, N.O.I.F. in base al quale la praticabilità del terreno di giuoco è rimessa esclusivamente al giudizio dell’arbitro che deve procedere ai relativi controlli. Esaminato quindi il Referto arbitrale che costituisce prova privilegiata, codesta Corte ritiene di confermare quanto disposto dalla delibera del Giudice Sportivo del 7.1.2011. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Mezzocorona di Mezzocorona (Trento) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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