F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011 6) RICORSO DEL ROVIGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZANARDO PAOLO SEGUITO GARA ROVIGO CALCIO/TORVISCOSA DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 165/CGF del 28 Gennaio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 302/CGF del 07 Giugno 2011
6) RICORSO DEL ROVIGO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ZANARDO PAOLO SEGUITO GARA ROVIGO CALCIO/TORVISCOSA DEL 9.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011)
Con atto datato 19.11.2010, la società Rovigo Calcio 1920 S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 12.1.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata al calciatore della società ricorrente, Zanardo Paolo, la squalifica per 4 gare effettive di gara a seguito della gara Rovigo Calcio/Torviscosa del 9.1.2011. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo ai comportamenti, tanto violenti (gomitata alla nuca) che irriguardosi, tenuti dal calciatore, Zanardo Paolo, nei confronti di un calciatore avversario e del Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Rovigo Calcio di Rovigo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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