F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 08 Giugno 2011 1) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011) 2) RICORSO DEL SIG. BUFFONE GIORGIO – DIRETTORE SPORTIVO RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10- 11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011) 3) RICORSO/ATTO DI INTERVENTO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. NEL RICORSO PROPOSTO DAL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011) 4) RICORSO /ATTO DI INTERVENTO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. NEL RICORSO PROPOSTO DAL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 20 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 08 Giugno 2011 1) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011) 2) RICORSO DEL SIG. BUFFONE GIORGIO – DIRETTORE SPORTIVO RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10- 11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011) 3) RICORSO/ATTO DI INTERVENTO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. NEL RICORSO PROPOSTO DAL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011) 4) RICORSO /ATTO DI INTERVENTO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. NEL RICORSO PROPOSTO DAL RAVENNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ADDEBITATE AL PROPRIO DIRETTORE SPORTIVO, SIG. BUFFONE GIORGIO, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 7, COMMA 1 C.G.S. – ILLECITO SPORTIVO GARA LUMEZZANE/RAVENNA DEL 17/4/2011 – NOTA N.8332/1315PF10-11/SP/BLP DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 12.5.2011) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita nell’adunanza 20.5.2011 per decidere in merito al ricorso proposto dal signor Giorgio Buffone, Direttore sportivo della società Ravenna Calcio S.r.l., nonché dalla medesima società Ravenna Calcio, avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con il Com. Uff. n. 89/CDN, del 12.5.2011, in esito al deferimento proposto dal Procuratore Federale il 4.5.2011 (prot. n. 8332/1315 pf10- 11/SP/blp), per la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 7, comma 1, C.G.S. in capo al Giorgio Buffone; nonché, per quanto concerne la società Ravenna Calcio, dell’art. 4, comma 2, C.G.S.. Alla adunanza del 20.5.2011 intervenivano in giudizio anche le società A.C. Pavia S.r.l. e Paganese Calcio 1926 S.r.l.. Nella medesima adunanza, la Corte dopo aver ritenuto ammissibili gli atti di intervento presentati dalle due società, in quanto tempestivi, anche in considerazione della sussistenza del regime di abbreviazione dei termini, ascoltava i difensori delle parti, nonché il rappresentante della Procura Federale. Con provvedimento del 4.5.2011 la Procura Federale deferiva il signor Giorgio Buffone, Direttore sportivo della società Ravenna Calcio, per rispondere delle violazioni degli artt. 1, comma 1 e 7, comma 1, C.G.S. per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento del risultato della gara, del Campionato di Prima Divisione, Girone A, della Lega Pro: Lumezzane/Ravenna, disputatasi a Lumezzane (BS) il 17.4.2011. Inoltre, veniva, con il medesimo atto, deferita anche la società Ravenna Calcio S r.l. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva. I fatti posti alla base del deferimento della Procura Federale possono così essere riassunti. L’indagine per la quale è causa, è stata originata da una denuncia telefonica, posta in essere in data 14.4.2011, dal Direttore Sportivo della società Lumezzane, signor Luca Nember, mediante comunicazione telefonica presa dal segretario della Procura Federale nella quale si lamentava un tentativo di illecito posto in essere dal Direttore Sportivo del Ravenna signor Giorgio Buffone il quale – lamentava la denuncia – avrebbe proposto all’atleta del Lumezzane, in precedenza tesserato per il Ravenna, signor Fabio Pisacane di adoperarsi per favorire la vittoria del Ravenna nella successiva gara Lumezzane/Ravenna, da disputarsi il successivo 17 aprile, sempre a detta dell’esponente, signor Nember, il Buffone avrebbe promesso in cambio dell’attivazione del Pisacane la corresponsione di una somma di € 50.000,00. La denuncia telefonica, anticipata dalla società Lumezzane, veniva successivamente formalizzata in data 20.4.2011 ed era stata anticipata da un precedente fax, peraltro non pervenuto al destinatario, del 15.4.2011. Dopo le indagini condotte dalla Procura Federale che si concludevano con una relazione del collaboratore della medesima procura, dott. Gianfranco Ricci, del 23.4.2011 e con il deferimento operato dal Procuratore Federale in data 4.5.2011, con il quale veniva azionato procedimento disciplinare innanzi alla Commissione Disciplinare nazionale, chiamando: 1 - il signor Giorgio Buffone, Direttore Sportivo della società Ravenna Calcio a rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 (principi di lealtà correttezza e probità) e 7, comma 1 (illecito sportivo), C.G.S., per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Lumezzane/Ravenna del 17.4.2011 offrendo la somma di € 50.000,00 al calciatore della A.C. Lumezzane Fabio Pisacane, in cambio di un minore impegno suo e di due o tre suoi compagni più rappresentativi ed esperti, in occasione della gara in questione, risultato non ottenuto unicamente per il netto diniego da parte del Pisacane; 2 – la società Ravenna Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Direttore Sportivo per la condotta di cui al punto 1. A seguito di detto deferimento si instaurava il contraddittorio innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale in data 11.5.2011 ed il successivo 12.5.2011 veniva pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale avente il seguente dispositivo: “la Commissione Disciplinare Nazionale dichiara deferimenti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto infligge a Buffone Giorgio la sanzione dell’inibizione per anni 3 e alla società Ravenna Calcio quella della penalizzazione di punti 7 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva”. Avverso la decisione n. 89/CDN, pubblicata il 12.5.2011, interponevano appello il signor Giorgio Buffone e la società Ravenna Calcio S.r.l.. Non impugnava la decisione resa la Procura Federale e esplicavano atto di intervento le società A.C. Pavia e Paganese Calcio 1926. La società Ravenna Calcio presentava ulteriore memoria difensiva per contrastare l’atto di intervento posto in essere dalla Paganese Calcio 1926. All’adunanza dibattimentale del 20.5.2011 venivano ascoltati i difensori dei ricorrenti e, dopo aver ammesso, a seguito di una breve camera di consiglio, l’intervento delle società Pavia e Paganese anche i difensori delle due intervenute ed il Procuratore Federale. Alla luce dei gravami proposti, degli atti d’intervento della memoria di replica e della discussione orale la Corte di Giustizia Federale, riunitasi nella sua composizione a Sezioni Unite, così ha deciso in diritto. Preliminarmente, ad integrazione di quanto già in precedenza ricordato, nella narrativa del presente atto, è necessario ribadire l’ammissibilità dell’intervento delle società A.C. Pavia e Paganese Calcio 1926 S.r.l., in quanto il regime di abbreviazione dei termini, disposto anche per la fattispecie in esame, non trova applicazione per gli atti di intervento che, conseguentemente, possono essere effettuati anche al momento dell’udienza di comparizione delle parti. Appare, altresì, evidente che detti atti di intervento possono esplicarsi nei limiti delle domande già proposte e non possono, conseguentemente, essere portatori di domande autonome rispetto a quelle presentate dalle parti principali del giudizio. Ancora, sotto il profilo processuale, va ricordato come i due ricorsi proposti separatamente dal signor Buffone e dalla società Ravenna Calcio S.r.l. debbano essere riuniti trattandosi di gravami proposti avverso la medesima decisione della Commissione disciplinare nazionale. Prima di affrontare l’analisi del merito dei ricorsi proposti occorre rilevare come, in ottica di dialettica processuale, sia il Presidente della Corte a stabilire, secondo la logica maggiormente rispondente alla fattispecie dedotta nel giudizio di gravame, l’ordine degli interventi nella discussione orale. Nel caso di specie, infatti il Presidente della Corte ha ritenuto, dopo l’esposizione degli atti di intervento, di dovere dare la parola per primi ai difensori dei ricorrenti, in quanto la Procura Federale non aveva, nel caso di specie, interposto alcun gravame avverso la decisione resa dalla Commissione disciplinare, mentre gli unici ricorsi erano stati proposti dalle difese del Buffone e del Ravenna. Alla luce di quanto sopra, non ha pregio e non può essere accolta l’eccezione della difesa del Ravenna che chiedeva di parlare dopo la Procura Federale, in quanto la Procura Federale non aveva da avanzare alcuna doglianza nei confronti della decisione resa in prime cure, ma poteva, utilmente, replicare alle osservazioni proposte in sede di discussione orale dalle difese delle ricorrenti. Venendo, dunque, al merito della fattispecie dedotta in giudizio occorre premettere che la decisione posta in essere dalla Commissione Disciplinare Nazionale appare ben motivata e certamente condivisibile; non hanno pregio, infatti, le doglianze avanzate dalla difesa del Buffone che tendono ad inficiare lo stringente ragionamento posto in essere dalla Commissione Disciplinare e atto a motivare le sanzioni irrogate, in quanto la denuncia della società A.C. Lumezzane S.p.A. non appare affatto generica e anche la tempestività della stessa è stata, come ricordato in narrativa, accertata ed è desumibile dalla stessa relazione del collaboratore della Procura Federale del 23.4.2011; nè può essere condiviso il tentativo di far ritenere non credibile la testimonianza resa dal tesserato del Lumezzane Pisacane. Invero, il Pisacane appare teste terzo e credibile e la circostanza che il contatto telefonico con Pisacane fu ricercato dal Buffone non è affatto controversa essendo stato confermata dallo stesso Buffone né possono in alcun modo condividersi le illazioni avanzate dalla difesa del Ravenna che tende a far apparire contraddittoria la ricostruzione del Pisacane, la quale, al contrario, risulta ampiamente corroborata dalla successione delle telefonate e dalla descrizione degli eventi operata, sin dalla prima denuncia telefonica, dal Direttore Sportivo della società Lumezzane, come è agevole rilevare nella relazione del 23.4.2011 del collaboratore della Procura Federale. Inoltre, non ha alcun pregio l’ulteriore affermazione, di carattere geografico relativa all’incontro a Parma, ulteriormente ribadita dalle difese scritte ed orali dei ricorrenti, secondo le quali sarebbe stato illogico programmare un incontro a Parma, ma tale illogicità oltre a non reggere all’impatto visivo di una qualsiasi cartina geografica è stata ampiamente e logicamente confutata dalla sentenza di prime cure. Alla luce di quanto sopra anche in base alla puntuale ed esaustiva ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale non possono sussistere dubbi circa la esistenza di attività poste in essere dal Buffone, direttore sportivo del Ravenna, per alterare il risultato della gara Lumezzane/Ravenna, attraverso i contatti telefonici con il tesserato della società Lumezzane, l’atleta Fabio Pisacane, né tale certezza può essere revocata in dubbio dalla testimonianza resa dal teste Daniel Maurizi, segretario sportivo della società Ravenna Calcio, escusso dalla Commissione Disciplinare, circa la quale, già in prime cure, si è affermato che lo stesso non può dirsi soggetto terzo in quanto certamente interessato alle sorti del Ravenna Calcio ed a conoscenza dell’esistenza del deferimento operato nei confronti della Società e del suo Direttore Sportivo. Non può, infine, essere accolta la richiesta di acquisizione dell’interventista, integrale rilasciata dal Pisacane al sito internet www.tuttolegapro.com, avanzata con il terzo motivo di gravame dalla società Ravenna, sia perché il contenuto dell’intervista appare totalmente irrilevante ai fini della decisione, sia perché l’intervista stessa è stata allegata al ricorso dalla stessa società ricorrente ed, infine, perché non appare per nulla in contrasto la dichiarazione del Pisacane con l’offerta del Buffone in quanto il Pisacane parla di “un po’ di soldi” affermazione questa che non può essere tradotta, come fa la difesa del Ravenna in pochi soldi, in quanto “un po’, nell’accezione comune dell’utilizzo del termine vuol dire semplicemente alcuni denari e non può essere interpretata, come intende fare la società Ravenna, in “pochi soldi” (cfr. terzo motivo del ricorso del Ravenna Calcio). Pertanto, alla luce di quanto sopra non può sussistere dubbio circa la responsabilità del Buffone e la conseguente responsabilità soggettiva del Ravenna calcio ai quali vanno ascritte le incolpazioni promosse dalla Procura Federale con il suo deferimento e cioè la violazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 7, comma 1 C.G.S. in capo al signor Giorgio Buffone e dell’art. 4, comma 2 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in capo alla società Ravenna Calcio S.r.l. In relazione alle sanzioni assegnate ai deferiti dalla Commissione Disciplinare Nazionale è, però, necessario rilevare come appaia eccessivamente onerosa, in considerazione della buona condotta tenuta dal Buffone sino al momento del deferimento e pertanto ritiene di ridurre dalla inibizione di tre anni, a lui comminata dalla Commissione disciplinare nazionale a quella più congrua, in considerazione della pregressa condotta del Buffone e della circostanza che la inibizione incide sul pieno esercizio dell’attività lavorativa dello stesso, nella sanzione della inibizione di anni due. Infine, ritiene congrua la penalizzazione di punti sette in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2010/2011 in capo alla società Ravenna Calcio S.r.l. Va, infine, ricordato che alla luce di quanto in precedenza ricordato, circa il potere degli interventori, non può essere presa in considerazione la richiesta della società Paganese di aggravamento della sanzione in punti del Ravenna. Per questi motivi la C.G.F., nella sua composizione a Sezioni Unite, dopo aver dichiarato ammissibili gli atti di intervento proposti dalla società A.C. Pavia S.r.l. di Pavia e dalla società Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno), e riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna e dal Sig. Buffone Giorgio: respinge l’appello del Ravenna Calcio S.r.l. e dispone incamerarsi la tassa reclamo; accoglie parzialmente l’appello proposto da Sig. Buffone Giorgio e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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