COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 132 del 09 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 141. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL CAMPOLI – GARA REAL CAMPOLI / CASTELPOTO DEL 27.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 132 del 09 Giugno 2011
Delibere della Commissione Disciplinare
141. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO REAL CAMPOLI - GARA REAL CAMPOLI / CASTELPOTO DEL 27.02.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO
La C.D.T, letto il reclamo proposto dalla società Real Campoli, visti gli atti ufficiali, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 33 del 24.03.2011 della Delegazione Provinciale di Benevento, pag. 269), con la quale, in accoglimento del reclamo della società Castelpoto, la società reclamante è stata sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, per posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Ferretti Alessandro della medesima società. Al riguardo, sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione presso questa C.D.T., la società reclamante ha ribadito, ancora una volta, che i calciatori espulsi nella gara Azzurra Paupisi – Real Campoli del 20.02.2011, erano stati Ciotta Angelo e Caporaso Daniele, chiedendo, nel contempo, di sottoporre al direttore di gara le foto dei calciatori sanzionati, depositati in atti. Il direttore di gara, sentito dal Giudice di primo grado, aveva confermato che i calciatori da lui espulsi fossero stati il già citato Ciotta Angelo e Ferretti Alessandro. L’arbitro, ascoltato da questa C.D.T., presa visione delle rispettive foto dei menzionati calciatori Ciotta Angelo, Caporaso Daniele e Ferretti Alessandro, ha riconosciuto, senza ombra di esitazione, il calciatore Ciotta Angelo, mentre non ha saputo indicare il secondo calciatore espulso tra Caporaso Daniele e Ferretti Alessandro, pur essendo essi nettamente distinguibili, sotto il profilo delle rispettive fisionomie. Sul punto, deve sottolinearsi che sia la società reclamante, sia le informazioni acquisite da questa C.D.T. indicano che i calciatori espulsi fossero stati Ciotta Angelo e Caporaso Daniele. Non può sottacersi, altresì, che l’arbitro, al termine della gara, non aveva consegnato il cosiddetto “foglio di fine gara”, attraverso il quale si sarebbe potuto risalire, con documentale attendibilità, all’individuazione dei calciatori effettivamente espulsi. Quest’ultima circostanza, di peculiare valenza, in quanto dimostrativa di disattenzione e carenza di diligenza, da parte del direttore di gara, assume un significato ancor più particolare, laddove si consideri che il direttore di gara non si è preoccupato neppure di far pervenire il proprio rapporto ufficiale di gara in tempo utile per le consequenziali decisioni del Giudice Sportivo Territoriale. Di conseguenza, è da ritenersi attendibile il reclamo della società Real Campoli. P.Q.M. DELIBERA
in riforma della decisione del G.S.T., di accogliere il reclamo proposto dalla società Real Campoli; di annullare, in ragione dell’insussistenza della soggettiva posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Ferretti Alessandro, la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società reclamante; di omologare il risultato conseguito sul campo (2-1 a favore della società Real Campoli); di annullare la squalifica a carico del calciatore Ferretti Alessandro; di confermare la squalifica a carico dei calciatori Caporaso Daniele e Ciotta Angelo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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