COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 08/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MOSCHINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2013 SEGUITO GARA MONTIGNANO/MONTEMARCIANO DEL 21.5.2011 PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 197 del 25.5.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 08/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MOSCHINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 DICEMBRE 2013 SEGUITO GARA MONTIGNANO/MONTEMARCIANO DEL 21.5.2011 PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 197 del 25.5.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Moschini Luca, asseritamente tesserato per il Montignano, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2013 per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti di un assistente arbitrale. Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Moschini, chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. Ammetteva il reclamante le proprie responsabilità e si mostrava altresì pentito per l’accaduto, lamentando, tuttavia, l’eccessività della sanzione applicatagli. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che il Moschini, a fine gara, lo colpì con un calcio ad un gluteo, provocandogli forte, momentaneo dolore. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’arbitro ed il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. In punto di fatto risulta provata, peraltro non contestata, la responsabilità del Moschini in ordine al gesto di violenza posto in essere nei confronti dell’arbitro - e non del suo assistente, come erroneamente motivato dal primo Giudice - con le modalità puntualmente da questi descritte. Colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo. Ritenuto tuttavia di dover accogliere, in ossequio ai criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio, la richiesta del reclamante di riduzione della squalifica, pur a fronte del permanere della sua responsabilità per come accertata, tenuto conto del fatto che ci si trova di fronte ad un gesto isolato e frutto di improvviso impulso e che il ravvedimento dimostrato dallo stesso calciatore induce ad una valutazione di minor rigore del fatto contestatogli. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Moschini Luca e, per l’effetto, gli riduce la squalifica al 31 dicembre 2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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