COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 08/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’ALLENATORE CESETTI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 OTTOBRE 2011 SEGUITO GARA NUOVA MAGLIANESE CALCIO/FIRMUM DEL 21.5.2011 PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 197 del 25.5.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 08/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’ALLENATORE CESETTI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 OTTOBRE 2011 SEGUITO GARA NUOVA MAGLIANESE CALCIO/FIRMUM DEL 21.5.2011 PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “G”- (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 197 del 25.5.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al tecnico Cesetti Fabrizio, asseritamente tesserato per la Nuova Maglianese Calcio, la sanzione della squalifica fino al 30 ottobre 2011 per il comportamento da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti degli ufficiali di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio l’allenatore Cesetti Fabrizio, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta, comunque, eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti. A dire del reclamante: - ingiustificato sarebbe stato il suo allontanamento durante la gara, peraltro su segnalazione dell’assistente arbitrale, essendosi limitato a dare suggerimenti ai suoi giocatori, senza mai protestare; - avrebbe poi, a seguito dell’espulsione, perso la pazienza e l’iniziale cordialità con il medesimo assistente arbitrale al quale chiedeva spiegazioni per l’accaduto, uscendo poi dal campo da un cancello, accompagnato da un suo dirigente; - alla fine del primo tempo, sarebbe rientrato negli spogliatoi solo per riprendere i suoi effetti personali, uscendone subito dopo e tornando in tribuna; - nel corso del secondo tempo si sarebbe limitato ad incitare i suoi giocatori, protestando civilmente nei confronti degli ufficiali di gara per alcune loro decisioni ritenute sbagliate, ma senza inveire; - sarebbe rientrato negli spogliatoi, a fine gara, come molti dei presenti, per rincuorare i suoi atleti per la sconfitta e la conseguente retrocessione. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato il reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame, siccome infondato, debba essere respinto. Dal referto arbitrale risulta che l’allenatore Cesetti, nell’occasione, tenne un comportamento caratterizzato da insulti, minacce ed espressioni blasfeme, rivolte reiteratamente agli ufficiali di gara, dal campo e dalla tribuna, dopo essere stato allontanato, e nello spazio antistante gli spogliatoi, durante l’intervallo ed a fine gara. In siffatta situazione, corretta appare la sanzione come applicata dal primo Giudice. Si soggiunge il rilievo che la suddetta condotta è particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per la sua personalità ed il ruolo rivestito, è tenuto sempre a mantenere i valori di correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti. P.Q.M. respinge il reclamo come innanzi proposto in proprio dall’allenatore Cesetti Fabrizio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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