COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 08/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL PORTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BILO’ STEFANO SEGUITO GARA ARIE TRODICA/REAL PORTO DEL 21.5.2011 – PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 197 del 25.5.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 08/06/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL PORTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BILO’ STEFANO SEGUITO GARA ARIE TRODICA/REAL PORTO DEL 21.5.2011 – PLAY-OUT CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” - (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 197 del 25.5.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Bilò Stefano, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara, nei confronti di un estraneo presente in campo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Porto chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a difendersi, in maniera istintiva, dalle intemperanze dei sostenitori locali entrati, a fine gara, sul terreno di gioco. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il calciatore Bilò responsabile della violazione ascrittagli; • ritenuto che la condotta del ridetto tesserato vada inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale, tenuto conto delle modalità dell’occorso e delle irrilevanti conseguenze derivatene; • ritenuto pertanto di poter aderire all’invocata riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Porto, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Bilò Stefano a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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