COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 APPLICATA AL CALCIATORE DI MATTEO ENRICO SEGUITO GARA CASELLE/PICENO UNITED MMX DEL 7.5.2011 – PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 81 dell’11.5.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 APPLICATA AL CALCIATORE DI MATTEO ENRICO SEGUITO GARA CASELLE/PICENO UNITED MMX DEL 7.5.2011 – PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 81 dell’11.5.2011). Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Candelori Franco, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 31 dicembre 2013 per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un calciatore avversario e dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Caselle, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, alla luce della condotta da questi effettivamente tenuta e dei precedenti giurisprudenziali specifici. Ammetteva la reclamante che il proprio tesserato, alla notifica del provvedimento di espulsione ritenuto ingiusto, ingiuriò l’arbitro, appoggiandogli altresì una mano sul gomito, ma senza violenza alcuna e senza quindi potergli procurare dolore. Lo stesso calciatore rimaneva in campo e continuava a protestare verso l’arbitro, ma senza minacciarlo. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Candelori, durante ed al termine della gara, con le modalità puntualmente dallo stesso descritte. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’espletata istruttoria risulta provata la condotta ascritta al Candelori in ordine ai fatti contestatigli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del calciatore per come accertata, sotto il profilo della sproporzione ed alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Caselle e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Candelori Franco al 31 dicembre 2012. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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