COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CASELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 APPLICATA AL CALCIATORE DI MATTEO ENRICO SEGUITO GARA CASELLE/PICENO UNITED MMX DEL 7.5.2011 – PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 81 dell’11.5.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. CASELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 APPLICATA AL CALCIATORE DI MATTEO ENRICO SEGUITO GARA CASELLE/PICENO UNITED MMX DEL 7.5.2011 – PLAY-OFF CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 81 dell’11.5.2011).
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore Di Matteo Enrico, asseritamente tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 31 dicembre 2011 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dei calciatori avversari e dell’arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Caselle, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato - anche con riferimento a precedenti giurisprudenziali specifici - e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione.
Ammetteva la reclamante che il proprio tesserato, alla notifica del provvedimento di espulsione per un fallo di gioco, ingiuriò un avversario che lo aveva ripetutamente provocato, senza tuttavia mai venire a contato con questi. Nell’occasione protestò con l’arbitro, ma senza minacciarlo.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Di Matteo per avere questi colpito, a gioco fermo, un avversario con un calcio ad un ginocchio. Alla notifica del provvedimento, rivolgendosi all’ufficiale di gara, lo insultava ripetutamente prima di essere allontanato dal suo capitano: in tale frangente, dopo essersi tolto la maglia, colpiva altresì un altro avversario con dei colpetti sulla testa. Dopo pochi minuti, al termine dell’incontro, rientrò in campo diretto verso la panchina ove si trovava il medesimo avversario, ma veniva fermato alcuni metri prima.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Di Matteo sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Caselle e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Di Matteo Enrico ad otto giornate di gara.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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