COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PEGLIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LONDEI EMANUELE SEGUITO GARA CASININA/PEGLIO DEL 7.5.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 187 dell’11.5.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PEGLIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LONDEI EMANUELE SEGUITO GARA CASININA/PEGLIO DEL 7.5.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “A” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 187 dell’11.5.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Londei Emanuele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perché “espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento disciplinare insultava l’arbitro reiterando tale atteggiamento a fine gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Peglio lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato con riferimento a quanto effettivamente accaduto e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione, tenuto conto altresì del contesto derivante dall’importanza dell’incontro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Londei: 1) espulsione per doppia ammonizione a seguito di falli di gioco; 2) reazione al conseguente provvedimento, rivolgendosi all’arbitro con espressioni offensive; • ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al calciatore Londei, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dell’U.S. Peglio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it