COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA 2001 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLA 2001/RIVIERA SAMB DELL’8.1.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 50 del 12.1.2011)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 197 del 25/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA 2001 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLA 2001/RIVIERA SAMB DELL’8.1.2011 - CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “O” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - Com. Uff. n. 50 del 12.1.2011) L’A.S.D. Villa 2001 proponeva reclamo al competente Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno in relazione alla gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 0 a 1. La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara un calciatore, il portiere, in posizione irregolare perché sotto falso nome, utilizzando un documento di altra persona. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, respingeva il reclamo, ritenendo l’infondatezza delle asserzioni della società alla luce della documentazione in atti. L’A.S.D. Villa 2001 ha ritualmente appellato tale decisione, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni formulate in primo grado ed insistendo nella richiesta di aggiudicazione della gara a proprio favore; in subordine, la ripetizione della stessa. A dire della reclamante, alla gara in esame avrebbe partecipato il calciatore Proietti Davide sotto il falso nome ed utilizzando il documento identificativo, carta d’identità, di Borriello Ciro. Lo stesso, nel corso del secondo tempo, veniva sostituito ma non ulteriormente identificato dall’arbitro così come richiestogli dall’allenatore del Villa 2001. Ciò non avveniva neppure al termine dell’incontro, come l’arbitro si era riproposto ed aveva promesso, in quanto, nel frattempo, il Proietti si era definitivamente allontanato. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere notato, in sede di controllo dei documenti a fine gara, una discrepanza tra l’altezza del portiere sostituito e quella indicata nel suo documento, ma di non avere potuto effettuare alcuna ulteriore verifica in ordine all’identità di questi in quanto, al momento della richiesta, lo stesso si era già definitivamente allontanato dall’impianto sportivo. Ritenutane l’opportunità, questa Commissione, con ordinanza in data 11 febbraio 2011, assegnava incarico alla Procura Federale della FIGC per gli accertamenti e le opportune indagini per la completa ricostruzione di quanto effettivamente accaduto nella gara in esame. Con provvedimento del 20 maggio u.s. veniva disposta la prosecuzione del procedimento fissando all’uopo l’odierna riunione. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • letta la Relazione della Procura Federale della FIGC dalla quale è emersa la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendovi acclarato che il calciatore Proietti Davide partecipò alla gara in esame sotto il falso nome ed utilizzando il documento di Borriello Ciro; • visti gli artt. 10 e 17, comma 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Villa 2001, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Riviera Samb 2010 la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno per quanto di competenza.
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