COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL MONTECO’/NUOVA LIBERTAS DEL 30.4.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata – Com. Uff. n. 70 del 4.5.2011.)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 193 del 18/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. NUOVA LIBERTAS AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL MONTECO’/NUOVA LIBERTAS DEL 30.4.2011 CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “I” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata - Com. Uff. n. 70 del 4.5.2011.) Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - la squalifica fino al 31 dicembre 2014, al calciatore Calderoni Pasquale Junior, asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro; - la squalifica fino al 3 maggio 2016 al sig. Calderoni Pasquale, allenatore della squadra non iscritto all’Albo, per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Nuova Libertas chiedendo la revisione delle sanzioni impugnate. Ammetteva la reclamante l’eccessività della reazione dei propri tesserati, posta in essere tuttavia a seguito del comportamento offensivo tenuto nell’occasione dall’arbitro nei loro confronti. Negava viceversa ogni addebito a carico del Calderoni Pasquale in ordine alla contestatagli violenza nei confronti dell’arbitro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato che: - il Calderoni Pasquale, all’inizio del secondo tempo, cominciò a protestare nei suoi confronti, passando poco dopo agli insulti e minacce; di averlo quindi, per questo, allontanato, riuscendovi peraltro solo con l’aiuto del capitano e dei giocatori della sua squadra; - il calciatore Calderoni Pasquale Junior fu da lui espulso poiché dopo qualche minuto dall’episodio di cui sopra, contestando una sua decisione tecnica, gli lanciò della terra in viso; - a seguito dell’espulsione il Calderoni Pasquale rientrò in campo minacciandolo di nuovo; - nel contempo il Calderoni Pasquale Junior lo colpì dapprima con un forte pugno alla nuca, provocandogli momentaneo stordimento ed annebbiamento della vista, e poi con un forte calcio tra le gambe, causandogli intenso dolore ed un vasto ematoma; - il Calderoni Pasquale, oltre a minacciarlo reiteratamente, gli corse dietro senza raggiungerlo, ma non lo colpì. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Calderoni Pasquale Junior in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso colpito il direttore di gara con le modalità da questi puntualmente descritte; • ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo, che giustifica appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice, la cui decisione pertanto, sul punto, non può essere riformata; • ritenuta la condotta del Calderoni Pasquale - dalla quale tuttavia deve escludersi, come peraltro già in atti, contenuti di violenza - particolarmente riprovevole, proprio perché tenuta da un soggetto che, per il ruolo rivestito, avrebbe dovuto comportarsi con correttezza e probità, anche come modello di comportamento per i calciatori da lui diretti. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.P.D. Nuova Libertas così decide: - lo accoglie nella parte inerente la squalifica del sig. Calderoni Pasquale, per l’effetto riducendola al 31 gennaio 2012; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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