COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 06/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLATI MASSIMO SEGUITO GARA SAN MARCO SERVIGLIANO/GROTTESE DEL 16.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 178 del 20.4.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 185 del 06/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA GROTTESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLATI MASSIMO SEGUITO GARA SAN MARCO SERVIGLIANO/GROTTESE DEL 16.4.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA GIRONE “D” – (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 178 del 20.4.2011). Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Vallati Massimo, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perché “espulso per grave fallo di gioco alla notifica del provvedimento disciplinare teneva un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro venendo allontanato dal proprio capitano”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Grottese A.S.D. chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, dopo essere stato espulso per fallo di gioco, contrariamente a quanto refertato dall’arbitro, avrebbe solo accennato una minima protesta nei confronti dello stesso direttore di gara, senza null’altro. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i tesserati della propria e della squadra avversaria. All’odierna riunione compariva la reclamante, sostenendo: a) che il tesserato non aveva commesso un fallo da espulsione; b) che lo stesso si era limitato ad appoggiare la mano sulla spalla dell’arbitro, che si era girato e si stava allontanando da lui, per richiamarne l’attenzione e chiedergli spiegazioni sull’accaduto. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha precisato di avere espulso il Vallati per un fallo di gioco commesso nei confronti di un avversario entrando a gamba tesa e colpendolo allo stomaco. Alla notifica del provvedimento, lo stesso si alzava da terra repentinamente ed appoggiava la mano sulla spalla del direttore di gara, che nel frattempo si era girato e si stava allontanando, per attirarne l’attenzione, limitandosi a chiedergli spiegazioni sull’espulsione per poi allontanarsi senza fare altro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante; • considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Vallati: 1) espulsione per fallo di gioco; 2) reazione al conseguente provvedimento, tenendo un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro; • considerato che per quest’ultima condotta è prevista la sanzione minima edittale di due giornate di squalifica alla quale va aggiunta quella di una giornata derivante dall’espulsione. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Grottese A.S.D. e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Vallati Massimo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it