COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MICHELE BASSI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MICHELE BASSI/ATLETICO CENTOBUCHI DEL 2.4.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “L” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 74 dell’8.4.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 182 del 28/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. MICHELE BASSI AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MICHELE BASSI/ATLETICO CENTOBUCHI DEL 2.4.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A CINQUE SERIE “D” GIRONE “L” -
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno – Com. Uff. n. 74 dell’8.4.2011).
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 18 aprile 2011, quindi oltre i sette giorni successivi all’8 aprile 2011, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Michele Bassi per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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