COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TORRE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TORRE/FRONTINO DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 79 del 25.3.2011).
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. TORRE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TORRE/FRONTINO DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” -
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 79 del 25.3.2011).
Il reclamo risulta privo di sottoscrizione.
Detto difetto impedisce di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione.
Nulla per la tassa reclamo.
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