COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TORRE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TORRE/FRONTINO DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” – (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 79 del 25.3.2011).

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 178 del 20/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. TORRE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA TORRE/FRONTINO DEL 19.3.2011 – CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE “A” - (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pesaro - Com. Uff. n. 79 del 25.3.2011). Il reclamo risulta privo di sottoscrizione. Detto difetto impedisce di accertare la provenienza e la legittimazione e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell’atto: la sottoscrizione è infatti uno degli elementi essenziali dell’atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il gravame come sopra proposto per difetto di sottoscrizione. Nulla per la tassa reclamo.
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